Art. 13. Spogliatoi Gli spogliatoi devono avere dimensioni non inferiori a 30 m(Elevato al Quadrato) al netto dei servizi, con annesso un gruppo di servizi igienici costituito da almeno sei docce, due lavabi, due vasi e due orinatoi. Ogni locale spogliatoio deve servire al massimo 16 praticanti, deve avere almeno 150 lux di luminosita' al pavimento, aerazione naturale pari ad 1/8 della superficie del locale o meccanica con ricambi di almeno 25 m(Elevato al Cubo) per persona per ora. Devono essere previsti non meno di due spogliatoi. Per gli arbitri deve essere previsto un locale spogliatoio, distinto per sesso, della superficie minima di 10 m(Elevato al Quadrato) al netto dei servizi, con annesso un gruppo di servizi igienici costituito da almeno due docce, un lavabo, un vaso. Gli spogliatoi devono essere inaccessibili agli spettatori anche per quanto riguarda i percorsi di collegamento degli stessi con l'esterno dell'impianto e con la zona delle attivita' sportive. Per gli impianti all'aperto di capienza superiore a 5.000 spettatori, in occasione di manifestazioni calcistiche, deve essere previsto un parcheggio riservato agli automezzi a servizio degli atleti e degli arbitri, ubicato all'interno della recinzione, direttamente collegato con gli spogliatoi ed inaccessibile agli spettatori.