(all. 13 - art. 1)
                               Art. 13.
                              Spogliatoi
 
  Gli spogliatoi devono avere dimensioni non inferiori a 30 m(Elevato
al Quadrato) al netto dei servizi, con annesso un gruppo  di  servizi
igienici  costituito  da almeno sei docce, due lavabi, due vasi e due
orinatoi.
  Ogni locale spogliatoio deve servire al massimo 16 praticanti, deve
avere almeno 150 lux di luminosita' al pavimento, aerazione  naturale
pari  ad  1/8  della superficie del locale o meccanica con ricambi di
almeno 25 m(Elevato al Cubo) per persona per ora.
  Devono essere previsti non meno di due spogliatoi.
  Per  gli  arbitri  deve  essere  previsto  un  locale  spogliatoio,
distinto per sesso,  della  superficie  minima  di  10  m(Elevato  al
Quadrato)  al  netto  dei  servizi,  con annesso un gruppo di servizi
igienici costituito da almeno due docce, un lavabo, un vaso.
  Gli  spogliatoi  devono  essere inaccessibili agli spettatori anche
per quanto riguarda i  percorsi  di  collegamento  degli  stessi  con
l'esterno dell'impianto e con la zona delle attivita' sportive.
  Per   gli   impianti  all'aperto  di  capienza  superiore  a  5.000
spettatori, in occasione di manifestazioni calcistiche,  deve  essere
previsto  un  parcheggio  riservato  agli  automezzi a servizio degli
atleti  e  degli  arbitri,  ubicato  all'interno  della   recinzione,
direttamente  collegato  con  gli  spogliatoi  ed  inaccessibile agli
spettatori.