(Allegato 13)
                             Allegato 13 
    Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento 
             della diffusione del COVID-19 nei cantieri 
 
 
  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  ed  il  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali condividono con ANCI, UPI,  Anas
S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal  Uil,  Filca  -
CISL  e  Fillea  CGIL,   ANAEPA-Confartigianato,   CNA   Costruzioni,
Casartigiani, CLAAI il seguente: 
  PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO  DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI 
  Il  14  marzo   2020   e'   stato   adottato   il   Protocollo   di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione
del  virus  COVID  19  negli  ambienti  di  lavoro  (d'ora   in   poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi", il cui contenuto
e' stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui  previsioni  il
presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre,  le  previsioni
del  presente  protocollo  rappresentano  specificazione  di  settore
rispetto alle previsioni generali contenute  nel  Protocollo  del  14
marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020. 
  Stante  la  validita'  delle  disposizioni  contenute  nel   citato
Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in
particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia,,  si
e' ritenuto definire ulteriori misure. 
  L'obiettivo del presente protocollo condiviso  di  regolamentazione
e' fornire  indicazioni  operative  finalizzate  a  incrementare  nei
cantieri  l'efficacia  delle  misure  precauzionali  di  contenimento
adottate  per  contrastare  l'epidemia  di  COVID-19.   Il   COVID-19
rappresenta, infatti, un rischio biologico  generico,  per  il  quale
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. 
  Il presente protocollo contiene,  quindi,  misure  che  seguono  la
logica della precauzione e seguono  e  attuano  le  prescrizioni  del
legislatore e le indicazioni dell'Autorita' sanitaria. Tali misure si
estendono ai titolari del cantiere  e  a  tutti  i  subappaltatori  e
subfornitori presenti nel medesimo cantiere 
  In riferimento al DPCM 11 marzo 2020,  punto  7,  limitatamente  al
periodo della emergenza  dovuta  al  COVID-19,  i  datori  di  lavoro
potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL  e  favorendo
cosi' le intese con le rappresentanze sindacali: 
    ● attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita'
di lavoro agile per le attivita' di supporto al cantiere che  possono
essere svolte dal proprio domicilio o in modalita' a distanza; 
    ●  sospendere  quelle  lavorazioni  che  possono  essere   svolte
attraverso  una  riorganizzazione  delle  fasi  eseguite   in   tempi
successivi senza compromettere le opere realizzate; 
  ● assicurare un piano di turnazione dei  dipendenti  dedicati  alla
produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i  contatti  e  di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 
  ●  utilizzare  in  via  prioritaria  gli   ammortizzatori   sociali
disponibili nel rispetto  degli  istituti  contrattuali  generalmente
finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita  della
retribuzione; 
  ● sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti  per  i
dipendenti nonche'  gli  altri  strumenti  previsti  dalla  normativa
vigente  e  dalla  contrattazione  collettiva  per  le  attivita'  di
supporto al cantiere; 
  ● sono sospese e annullate  tutte  le  trasferte/viaggi  di  lavoro
nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate 
  ●  sono  limitati  al  massimo  gli   spostamenti   all'interno   e
all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi  comuni
anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli  orari
del cantiere; 
  Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche  nella  fase
di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e  modulabile
strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e  alla  sua
attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei
tempi di lavoro e delle pause). 
  E'  necessario  il  rispetto  del  distanziamento  sociale,   anche
attraverso una rimodulazione degli spazi di  lavoro,  compatibilmente
con la natura  dei  processi  produttivi  e  con  le  dimensioni  del
cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano  di  particolari
strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da  soli,
gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati
in spazi ricavati. 
  Per gli ambienti dove operano  piu'  lavoratori  contemporaneamente
potranno essere assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  e,
laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire
rispettare la distanza interpersonale di  un  metro  come  principale
misura  di  contenimento,  siano  adottati  strumenti  di  protezione
individuale. Il coordinatore per  la  sicurezza  nell'esecuzione  dei
lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 ,
n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento
e  la  relativa  stima  dei   costi.   I   committenti,attraverso   i
coordinatori per la sicurezza,vigilano affinche' nei  cantieri  siano
adottate le misure di sicurezza anticontagio; 
  L'articolazione del  lavoro  potra'  essere  ridefinita  con  orari
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo  il
numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e  prevenendo
assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari. 
  E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione  agli
spostamenti per raggiungere il posto di lavoro  e  rientrare  a  casa
(commuting), con particolare riferimento all'utilizzo  del  trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme  di  trasporto
verso  il  luogo  di  lavoro  con  adeguato  distanziamento   fra   i
viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette. 
  Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di
lavoro  adottano   il   presente   protocollo   di   regolamentazione
all'interno del cantiere, applicando, per tutelare  la  salute  delle
persone presenti all'interno del cantiere e garantire  la  salubrita'
dell'ambiente di  lavoro,  le  ulteriori  misure  di  precauzione  di
seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o
piu'  incisive  secondo  la  tipologia,  la   localizzazione   e   le
caratteristiche del cantiere, previa consultazione  del  coordinatore
per  l'esecuzione  dei  lavori  ove  nominato,  delle  rappresentanze
sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del  RLST
territorialmente competente. 
  1 INFORMAZIONE 
  Il datore  di  lavoro,  anche  con  l'ausilio  dell'Ente  Unificato
Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi  attraverso
le modalita' piu' idonee ed efficaci, informa tutti  i  lavoratori  e
chiunque entri nel cantiere circa le  disposizioni  delle  Autorita',
consegnando e/o affiggendo all'ingresso del  cantiere  e  nei  luoghi
maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino  le
corrette modalita' di comportamento. 
  In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi: 
  ● il  personale,  prima  dell'accesso  al  cantiere  dovra'  essere
sottoposto  al  controllo  della  temperatura   corporea.   Se   tale
temperatura risultera'  superiore  ai  37,5°,  non  sara'  consentito
l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione -  nel  rispetto
delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate
e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso  e/o
nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu' breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le sue  indicazioni  o,
comunque, l'autorita' sanitaria; 
  __________ 
   1  La  rilevazione  in  tempo  reale  della  temperatura  corporea
costituisce un  trattamento  di  dati  personali  e,  pertanto,  deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.  A  tal  fine  si
suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e  non  registrare  il  dato
acquisto. E' possibile identificare  l'interessato  e  registrare  il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare  le  ragioni  che  hanno  impedito  l'accesso  ai  locali
aziendali;  2)  fornire  l'informativa  sul  trattamento   dei   dati
personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni
di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita  anche
oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla
finalita' del trattamento potra' essere indicata la  prevenzione  dal
contagio da COYID-19 e  con  riferimento  alla  base  giuridica  puo'
essere  indicata  l'implementazione  dei  protocolli   di   sicurezza
anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM  11
marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione
dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato  d'emergenza;
3) definire  le  misure  di  sicurezza  e  organizzative  adeguate  a
proteggere i dati. In particolare, sotto  il  profilo  organizzativo,
occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro
le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i  dati  possono
essere trattati  esclusivamente  per  finalita'  di  prevenzione  dal
contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative  (es.  in  caso  di
richiesta da parte  dell'Autorita'  sanitaria  per  la  ricostruzione
della filiera degli eventuali  "contatti  stretti  di  un  lavoratore
risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento  momentaneo
dovuto  al  superamento  della  soglia  di  temperatura,   assicurare
modalita' tali  da  garantire  la  riservatezza  e  la  dignita'  del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso  in
cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di
aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19  e  nel  caso  di  allontanamento  del
lavoratore  che  durante  Fattivita'  lavorativa  sviluppi  febbre  e
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi. 
 
  ● la consapevolezza e l'accettazione del fatto di  non  poter  fare
ingresso o di poter permanere in cantiere  e  di  doverlo  dichiarare
tempestivamente   laddove,   anche   successivamente    all'ingresso,
sussistano  le  condizioni  di  pericolo   (sintomi   di   influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio  o  contatto  con  persone
positive  al  virus  nei  14  giorni  precedenti,  etc)  in   cui   i
provvedimenti dell'Autorita' impongono  di  informare  il  medico  di
famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 
  ● l'impegno a rispettare tutte le disposizioni  delle  Autorita'  e
del datore di lavoro nel fare accesso in  cantiere  (in  particolare:
mantenere la distanza  di  sicurezza,  utilizzare  gli  strumenti  di
protezione individuale messi a disposizione  durante  le  lavorazioni
che non consentano di rispettare la  distanza  interpersonale  di  un
metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene); 
  ● l'impegno  a  informare  tempestivamente  e  responsabilmente  il
datore di lavoro della  presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale
durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo  cura  di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 
  ● l'obbligo del datore di lavoro di  informare  preventivamente  il
personale,  e  chi  intende  fare  ingresso   nel   cantiere,   della
preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni,  abbia  avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19  o  provenga  da
zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS; 
  ● Per questi casi si fa riferimento  al  Decreto  legge  n.  6  del
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 
  2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI 
  ● Per l'accesso di  fornitori  esterni  devono  essere  individuate
procedure  di  ingresso,  transito  e  uscita,  mediante   modalita',
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre  le  occasioni
di contatto con il personale presente nel cantiere, con  integrazione
in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento; 
  ● Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono  rimanere
a bordo dei propri mezzi:  non  e'  consentito  l'accesso  ai  locali
chiusi comuni del cantiere  per  nessun  motivo.  Per  le  necessarie
attivita' di approntamento delle attivita' di carico  e  scarico,  il
trasportatore dovra' attenersi alla rigorosa distanza  minima  di  un
metro; 
  ●  Per  fornitori/trasportatori   e/o   altro   personale   esterno
individuare/installare  servizi  igienici  dedicati,   prevedere   il
divieto di utilizzo di quelli del personale  dipendente  e  garantire
una adeguata pulizia giornaliera; 
  ● Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal  datore
di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e  rispettata  la
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso  facendo
ricorso a un numero maggiore di  mezzi  e/o  prevedendo  ingressi  ed
uscite  dal  cantiere  con  orari  flessibili  e  scaglionati  oppure
riconoscendo aumenti temporanei delle indennita' specifiche, come  da
contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso,
occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie
di portiere  e  finestrini,  volante,  cambio,  etc.  mantenendo  una
corretta areazione all'interno del veicolo. 
  3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE 
  ● Il  datore  di  lavoro  assicura  la  pulizia  giornaliera  e  la
sanificazione  periodica  degli  spogliatoi  e  delle   aree   comuni
limitando l'accesso  contemporaneo  a  tali  luoghi;  ai  fini  della
sanificazione e della igienizzazione  vanno  inclusi  anche  i  mezzi
d'opera con le relative cabine di guida o di  pilotaggio.  Lo  stesso
dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi  di
lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere; 
  ● Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli  strumenti
individuali di lavoro impedendone  l'uso  promiscuo,  fornendo  anche
specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere  sia  prima
che durante che al termine della prestazione di lavoro; 
  ● Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta  sanificazione  di
tutti  gli  alloggiamenti  e  di  tutti  i  locali,  compresi  quelli
all'esterno del cantiere ma utilizzati per  tale  finalita',  nonche'
dei mezzi d'opera dopo ciascun  utilizzo,  presenti  nel  cantiere  e
nelle strutture esterne private utilizzate sempre  per  le  finalita'
del cantiere; 
  ● nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno  del
cantiere  si  procede  alla  pulizia  e  sanificazione  dei   locali,
alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443
del 22 febbraio 2020 del  Ministero  della  Salute  nonche',  laddove
necessario, alla loro ventilazione 
  ● La periodicita' della sanificazione verra' stabilita  dal  datore
di lavoro in relazione alle  caratteristiche  ed  agli  utilizzi  dei
locali  e  mezzi  di  trasporto,  previa  consultazione  del   medico
competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione  e
protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o
RSLT territorialmente competente); 
  ●  Nelle  aziende  che  effettuano  le  operazioni  di  pulizia   e
sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici  in
comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per  la  sicurezza
(RLS o RSLT territorialmente competente); 
  ● Gli operatori che eseguono i lavori di  pulizia  e  sanificazione
debbono inderogabilmente essere dotati di tutti  gli  indumenti  e  i
dispositivi di protezione individuale; 
  ● Le azioni di sanificazione devono  prevedere  attivita'  eseguite
utilizzando  prodotti  aventi  le  caratteristiche   indicate   nella
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute; 
  4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
  ● e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte
le precauzioni igieniche, in particolare assicurino  il  frequente  e
minuzioso lavaggio  delle  mani,  anche  durante  l'esecuzione  delle
lavorazioni; 
  ● il datore di lavoro, a tal  fine,  mette  a  disposizione  idonei
mezzi detergenti per le mani; 
  5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
  ● l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
individuale indicati nel presente Protocollo di  Regolamentazione  e'
di fondamentale  importanza  ma,  vista  la  fattuale  situazione  di
emergenza, e' evidentemente legata alla disponibilita'  in  commercio
dei predetti dispositivi; 
  ● le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a  quanto
previsto  dalle  indicazioni   dell'Organizzazione   mondiale   della
sanita'; 
  ● data la situazione  di  emergenza,  in  caso  di  difficolta'  di
approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del
virus,  potranno  essere  utilizzate  mascherine  la  cui   tipologia
corrisponda  alle  indicazioni   dall'autorita'   sanitaria   e   del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato  ai  sensi  del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
  ● e' favorita la predisposizione da parte dell'azienda del  liquido
detergente       secondo        le        indicazioni        dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf); 
  ● qualora  la  lavorazione  da  eseguire  in  cantiere  imponga  di
lavorare a distanza interpersonale minore di un  metro  e  non  siano
possibili altre soluzioni organizzative e' comunque necessario  l'uso
delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali,
tute, cuffie, ecc...)  conformi  alle  disposizioni  delle  autorita'
scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in  mancanza  di  idonei
D.P.I., le lavorazioni dovranno essere  sospese  con  il  ricorso  se
necessario alla Cassa Integrazione  Ordinaria  (CIGO)  ai  sensi  del
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo  2020,  per  il  tempo  strettamente
necessario al reperimento degli idonei DPI; 
  ● il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi
del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo  ad
integrare il Piano di sicurezza e  di  coordinamento  e  la  relativa
stima dei costi  con  tutti  i  dispositivi  ritenuti  necessari;  il
coordinatore per la  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  con  il
coinvolgimento del RLS o, ove  non  presente,  del  RLST,  adegua  la
progettazione  del  cantiere  alle  misure  contenute  nel   presente
protocollo, assicurandone la concreta attuazione; 
  ● il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli
indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze
impegnate nelle lavorazioni di tutti  i  dispositivi  individuale  di
protezione anche con tute usa e getta; 
  ● il datore di lavoro si assicura che in ogni  cantiere  di  grandi
dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unita') sia attivo
il presidio sanitario e, laddove  obbligatorio,  l'apposito  servizio
medico e apposito pronto intervento; per tutti  gli  altri  cantieri,
tali attivita' sono svolte dagli  addetti  al  primo  soccorso,  gia'
nominati, previa adeguata  formazione  e  fornitura  delle  dotazioni
necessarie  con  riferimento  alle  misure  di   contenimento   della
diffusione del virus COVID-19; 
  6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI) 
  ● L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e  gli  spogliatoi
e' contingentato, con la previsione di una ventilazione continua  dei
locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e  con
il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone
che  li  occupano;  nel  caso  di   attivita'   che   non   prevedono
obbligatoriamente  l'uso  degli  spogliatoi,   e'   preferibile   non
utilizzare  gli  stessi  al  fine  di  evitare  il  contatto  tra   i
lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso,  il  coordinatore
per l'esecuzione dei  lavori,  ove  nominato  ai  sensi  del  Decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad  integrare
il Piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  anche  attraverso  una
turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste
in cantiere; 
  ●  il  datore  di  lavoro  provvede   alla   sanificazione   almeno
giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa  e  degli
spogliatoi per lasciare nella disponibilita'  dei  lavoratori  luoghi
per il deposito degli indumenti da lavoro  e  garantire  loro  idonee
condizioni igieniche sanitarie. 
  ●  Occorre  garantire  la  sanificazione  periodica  e  la  pulizia
giornaliera  con  appositi  detergenti  anche  delle   tastiere   dei
distributori di bevande; 
  7.  ORGANIZZAZIONE  DEL  CANTIERE  (TURNAZIONE,  RIMODULAZIONE  DEI
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI) 
  In riferimento al DPCM 11 marzo 2020,  punto  7,  limitatamente  al
periodo della emergenza dovuta  al  COVID-19,  le  imprese  potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e  favorendo  cosi'  le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o  territoriali  di
categoria,  disporre  la  riorganizzazione   del   cantiere   e   del
cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la  turnazione  dei
lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare  gruppi
autonomi, distinti  e  riconoscibili  e  di  consentire  una  diversa
articolazione  degli  orari  del  cantiere  sia  per  quanto  attiene
all'apertura, alla sosta e all'uscita. 
  8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE 
  ● Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi  febbre
con  temperatura  superiore  ai  37,5°   e   sintomi   di   infezione
respiratoria quali la tosse, lo  deve  dichiarare  immediatamente  al
datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra'  procedere  al
suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorita'  sanitaria  e
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove  nominato  ai  sensi
del  Decreto  legislativo  9  aprile  2008  ,  n.  81   e   procedere
immediatamente ad avvertire le autorita'  sanitarie  competenti  e  i
numeri di emergenza per il  COVID-19  forniti  dalla  Regione  o  dal
Ministero della Salute; 
  ● Il datore di lavoro collabora  con  le  Autorita'  sanitarie  per
l'individuazione degli eventuali "contatti stretti"  di  una  persona
presente in cantiere che sia stata riscontrata  positiva  al  tampone
COVID- 19. Cio' al fine di permettere alle autorita' di applicare  le
necessarie  e   opportune   misure   di   quarantena.   Nel   periodo
dell'indagine, il datore di lavoro  potra'  chiedere  agli  eventuali
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente  il  cantiere
secondo le indicazioni dell'Autorita' sanitaria 
  9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST 
  ● La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando  le  misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.
decalogo): 
  ● vanno privilegiate, in questo periodo, le visite  preventive,  le
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia; 
  ● la sorveglianza sanitaria periodica non  va  interrotta,  perche'
rappresenta  una  ulteriore  misura  di  prevenzione   di   carattere
generale: sia perche' puo'  intercettare  possibili  casi  e  sintomi
sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che  il
medico  competente  puo'  fornire  ai  lavoratori  per   evitare   la
diffusione del contagio; 
  ● nell'integrare e proporre tutte  le  misure  di  regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con  il  datore  di
lavoro e le RLS/RLST nonche'  con  il  direttore  di  cantiere  e  il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato  ai  sensi  del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
  ● Il medico competente segnala al datore di  lavoro  situazioni  di
particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e il datore di lavoro provvede alla loro tutela  nel  rispetto  della
privacy  il  medico  competente  applichera'  le  indicazioni   delle
Autorita' Sanitarie; 
  10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 
  ● E' costituito in cantiere un Comitato  per  l'applicazione  e  la
verifica delle regole  del  protocollo  di  regolamentazione  con  la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 
  ● Laddove, per la  particolare  tipologia  di  cantiere  e  per  il
sistema  delle  relazioni  sindacali,  non  si   desse   luogo   alla
costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra' istituito, un
Comitato Territoriale composto  dagli  Organismi  Paritetici  per  la
salute e la sicurezza,  laddove  costituiti,  con  il  coinvolgimento
degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. 
  ● Potranno essere costituiti, a livello territoriale o  settoriale,
ad  iniziativa  dei  soggetti  firmatari  del  presente   Protocollo,
comitati per le finalita' del Protocollo, anche con il coinvolgimento
delle autorita' sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali
coinvolti nelle iniziative per  il  contrasto  della  diffusione  del
COVID19. 
  Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le  funzioni  ispettive
dell'INAIL  e  dell'Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del   lavoro,
"Ispettorato Nazionale del  Lavoro",  e  che,  in  casi  eccezionali,
potra' essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale. 
  TIPIZZAZIONE,  RELATIVAMENTE  ALLE  ATTIVITA'  DI  CANTIERE,  DELLE
IPOTESI DI  ESCLUSIONE  DELLA  RESPONSABILITA'  DEL  DEBITORE,  ANCHE
RELATIVAMENTE  ALL'APPLICAZIONE  DI  EVENTUALI  DECADENZE  O   PENALI
CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI 
  Le ipotesi che seguono, costituiscono  una  tipizzazione  pattizia,
relativamente alle attivita'  di  cantiere,  della  disposizione,  di
carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto  legge  17
marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle  misure  di
contenimento adottate  per  contrastare  l'epidemia  di  COVID-19  e'
sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per  gli  effetti
degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita' del  debitore,
anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o  penali
connesse a ritardati o omessi adempimenti. 
    1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone  di  lavorare  a
distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili  altre
soluzioni  organizzative  e   non   sono   disponibili,   in   numero
sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale
(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..)  conformi  alle  disposizioni
delle  autorita'  scientifiche  e  sanitarie   (risulta   documentato
l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale  e  la  sua
mancata  consegna  nei  termini):   conseguente   sospensione   delle
lavorazioni; 
    2) l'accesso agli spazi comuni, per esempio le  mense,  non  puo'
essere contingentato, con la previsione di una ventilazione  continua
dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi  e
con il mantenimento della distanza di sicurezza di  1  metro  tra  le
persone che li occupano; non e' possibile assicurare il  servizio  di
mensa in altro modo per assenza, nelle  adiacenze  del  cantiere,  di
esercizi commerciali, in cui consumare il  pasto,  non  e'  possibile
ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi  mantenendo
le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni; 
    3) caso di un lavoratore che  si  accerti  affetto  da  COVID-19;
necessita' di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti
a  contatto  con  il  collega  contagiato;  non   e'   possibile   la
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni:
conseguente sospensione delle lavorazioni; 
    4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il  dormitorio  non
abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non  siano
possibili altre soluzioni organizzative, per  mancanza  di  strutture
ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni. 
    5) indisponibilita' di approvvigionamento  di  materiali,  mezzi,
attrezzature e maestranze funzionali alle  specifiche  attivita'  del
cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni 
  La ricorrenza delle predette  ipotesi  deve  essere  attestata  dal
coordinatore per la  sicurezza  nell'esecuzione  dei  lavori  che  ha
redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento. 
  Roma, 24 aprile 2020.