(all. 14 - art. 1)
                               Art. 2.
  Il  concedente  affida,  ai  sensi e per gli effetti della legge 17
febbraio 1987, n. 80, al concessionario, che dichiara  di  accettare,
la concessione per la progettazione esecutiva e la realizzazione (3)
....................................................................
  Pertanto, il concessionario e' tenuto: (4)
  1)  ad  eseguire le indagini geologiche, geotecniche, i sondaggi, i
rilievi, le misurazioni, le picchettazioni e  quant'altro  necessario
per la redazione del progetto esecutivo;
  2)  a  predisporre  il progetto esecutivo delle opere oggetto della
concessione;
  4)   a   curare   le   attivita'  necessarie  per  l'occupazione  e
l'acquisizione  delle  aree  e  degli  immobili  occorrenti  per   la
realizzazione delle opere;
  5) ad eseguire i lavori di cui al progetto esecutivo che, approvato
dal  concedente,  fara'  parte  integrante  e  sostanziale  dell'atto
integrativo di cui al successivo articolo 5;
  6)  a  provvedere  alla  manutenzione delle opere realizzate per un
periodo di  ........................................................;
  7)  ..............................................................
  8)  ..............................................................
  Per  l'espletamento delle attivita' necessarie all'acquisizione dei
prescritti pareri, autorizzazioni, nulla osta e per quelle necessarie
all'occupazione e l'acquisizione di aree e di immobili anche mediante
espropriazione, il concessionario opera  in  nome  e  per  conto  del
concedente.
 
             (3)  Inserire  una descrizione analitica dell'intervento
          oggetto della concessione.
             (4)  Sopprimere, o aggiungere, gli elementi in relazione
          allo specifico oggetto della concessione.
  3)  a  curare  le attivita' necessarie all'acquisizione dei pareri,
autorizzazioni  e  nulla  osta  inerenti  l'intervento   oggetto   di
concessione quali previsti dalla legislazione vigente;