Art. 2. Il concedente affida, ai sensi e per gli effetti della legge 17 febbraio 1987, n. 80, al concessionario, che dichiara di accettare, la concessione per la progettazione esecutiva e la realizzazione (3) .................................................................... Pertanto, il concessionario e' tenuto: (4) 1) ad eseguire le indagini geologiche, geotecniche, i sondaggi, i rilievi, le misurazioni, le picchettazioni e quant'altro necessario per la redazione del progetto esecutivo; 2) a predisporre il progetto esecutivo delle opere oggetto della concessione; 4) a curare le attivita' necessarie per l'occupazione e l'acquisizione delle aree e degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere; 5) ad eseguire i lavori di cui al progetto esecutivo che, approvato dal concedente, fara' parte integrante e sostanziale dell'atto integrativo di cui al successivo articolo 5; 6) a provvedere alla manutenzione delle opere realizzate per un periodo di ........................................................; 7) .............................................................. 8) .............................................................. Per l'espletamento delle attivita' necessarie all'acquisizione dei prescritti pareri, autorizzazioni, nulla osta e per quelle necessarie all'occupazione e l'acquisizione di aree e di immobili anche mediante espropriazione, il concessionario opera in nome e per conto del concedente.
(3) Inserire una descrizione analitica dell'intervento oggetto della concessione. (4) Sopprimere, o aggiungere, gli elementi in relazione allo specifico oggetto della concessione. 3) a curare le attivita' necessarie all'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta inerenti l'intervento oggetto di concessione quali previsti dalla legislazione vigente;