(all. 14 - art. 1)
                               Art. 11.
  1.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
entro i quindici giorni successivi all'ultimo  degli  adempimenti  di
cui  agli  articoli  6,  7,  8,  9  e  10,  localizza ed autorizza la
costruzione e l'esercizio della centrale termoelettrica,  o  del  suo
ampliamento,  secondo  il progetto di massima proposto ed il giudizio
finale  di   compatibilita'   ambientale,   indicando   le   relative
prescrizioni,  anche  per  gli  impegni  di  natura socio-economica a
carico dell'ENEL non ancora definiti con la regione, la provincia  ed
il comune.
  2.  Tra i predetti impegni di natura socio-economica possono essere
indicati  nello  stesso  decreto  quelli  per  i  quali  l'ENEL  deve
anticipare  il  finanziamento  per  conto  dello Stato e/o degli enti
pubblici competenti.
  3.  Se  il  parere  della  regione di cui al comma 2 dell'art. 8 e'
stato negativo o comunque non e' stato espresso  entro  i  30  giorni
successivi  alla richiesta, o nei casi previsti dal comma 5 dell'art.
8, puo' provvedersi alla localizzazione, sotto il profilo urbanistico
ed ambientale, della centrale proposta, previa delibera del Consiglio
dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
su   proposta   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato.
  4.  A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma  3,  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,   autorizza  la  costruzione  e  l'esercizio  della
centrale proposta, indicando le necessarie prescrizioni anche per gli
aspetti  ambientali  ove  si  sia  proceduto  in assenza del giudizio
finale di compatibilita' ambientale e delle relative prescrizioni  di
cui al comma 3 dell'art. 8.