(all. 14 - art. 1)
                               Art. 14.
   Entro  il  giorno 5 di ciascun mese, l'assuntore del servizio deve
trasmettre all'Azienda, in plico raccomandato, copia  delle  bollette
di  acquisto  e  di uscita e delle fatture di vendita unitamente alle
copie dei relativi fogli dei registri di carico e  scarico,  con  una
relazione  riassuntiva dell'attivita' svolta dalla quale si rilevino,
per ciascun centro di intervento, i dati relativi alle  quantita'  di
prodotti prese in carico ed alle quantita' di prodotti consegnate nel
corso del mese precedente con la situazione delle giacenze alla  fine
di detto mese.