Art. 14. Entro il giorno 5 di ciascun mese, l'assuntore del servizio deve trasmettre all'Azienda, in plico raccomandato, copia delle bollette di acquisto e di uscita e delle fatture di vendita unitamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, con una relazione riassuntiva dell'attivita' svolta dalla quale si rilevino, per ciascun centro di intervento, i dati relativi alle quantita' di prodotti prese in carico ed alle quantita' di prodotti consegnate nel corso del mese precedente con la situazione delle giacenze alla fine di detto mese.