Allegato 14
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le
associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative,
Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA,
AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop
Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti
il seguente:
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA
Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.
Stante la validita' delle disposizioni contenute nel citato
Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in
particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si e'
ritenuto necessario definire ulteriori misure.
Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico
settore nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli
appalti funzionali al servizio ed alle attivita' accessorie e di
supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalita'
di trasporto, si richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti
comuni:
• prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione
relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di
protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute,
etc.);
• La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di
trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente
(quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o
lavoratori ed effettuata con le modalita' definite dalle specifiche
circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di
Sanita').
• Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei
passeggeri.
• Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia
possibile e' necessario contingentare la vendita dei biglietti in
modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro.
Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite
protezioni (mascherine e guanti).
• Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere le
distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo
vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In
subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi
strategici per la funzionalita' del sistema (sale operative, sale
ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di
rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.
• Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno
rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt
dall'utenza non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli
appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal
Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante ( a titolo di
esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal
collega non sia possibile.
• Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8
del Protocollo), si deve fare eccezione per le attivita' che
richiedono necessariamente tale modalita'.
• Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da
remoto.
• Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi
anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette
modalita' di comportamento dell'utenza con la prescrizione che il
mancato rispetto potra' contemplare l'interruzione del servizio.
• Nel caso di attivita' che non prevedono obbligatoriamente l'uso
degli spogliatoi, e' preferibile non utilizzare gli stessi al fine di
evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia
obbligatorio l'uso, saranno individuate dal Comitato per
l'applicazione del Protocollo le modalita' organizzative per
garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo
di contagio.