(Allegato XV)
                             ALLEGATO XV 
 
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA  NEI  CANTIERI  TEMPORANEI  O
                               MOBILI 
 
1. DISPOSIZIONI GENERALI 
1.1. - Definizioni e termini di efficacia 
1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per: 
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte  effettuate
in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione
con il coordinatore  per  la  progettazione,  al  fine  di  garantire
l'eliminazione o la riduzione al minimo  dei  rischi  di  lavoro.  Le
scelte  progettuali  sono  effettuate  nel   campo   delle   tecniche
costruttive,  dei  materiali  da  impiegare  e  delle  tecnologie  da
adottare; le scelte organizzative sono  effettuate  nel  campo  della
pianificazione temporale e spaziale dei lavori; 
b) procedure: le modalita' e le sequenze stabilite  per  eseguire  un
determinato lavoro od operazione; 
c) apprestamenti: le opere provvisionali  necessarie  ai  fini  della
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere; 
d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio,  utensile
o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; 
e)  misure   preventive   e   protettive:   gli   apprestamenti,   le
attrezzature, le infrastrutture, i  mezzi  e  servizi  di  protezione
collettiva,  atti  a  prevenire  il  manifestarsi  di  situazioni  di
pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio  di  infortunio  ed  a
tutelare la loro salute; 
f) prescrizioni operative: le indicazioni  particolari  di  carattere
temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale,  da
rispettare durante le fasi critiche del processo di  costruzione,  in
relazione alla complessita' dell'opera da realizzare; 
g) cronoprogramma dei  lavori:  programma  dei  lavori  in  cui  sono
indicate, in base alla complessita' dell'opera,  le  lavorazioni,  le
fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e  la  loro
durata; 
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui  all'articolo
100; 
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento, di cui all'articolo  131,  comma  2,  lettera  b)  del
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche; 
l) POS: il piano operativo  di  sicurezza  di  cui  all'articolo  89,
lettera h, e all'articolo  131,  comma  2,  lettera  c),  del  D.Lgs.
163/2006 e successive modifiche; 
m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100,  nonche'
gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e  successive
modifiche. 
2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
2.1. - Contenuti minimi 
2.1.1. Il PSC e' specifico per ogni  singolo  cantiere  temporaneo  o
mobile e di concreta fattibilita'; i suoi contenuti sono il risultato
di scelte progettuali ed  organizzative  conformi  alle  prescrizioni
dell'articolo 15 del presente decreto. 
2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: 
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 
1) l'indirizzo del cantiere; 
2) la  descrizione  del  contesto  in  cui  e'  collocata  l'area  di
cantiere; 
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare  riferimento
alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; 
b)  l'individuazione  dei  soggetti   con   compiti   di   sicurezza,
esplicitata con l'indicazione dei  nominativi  del  responsabile  dei
lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e,
qualora gia' nominato, del coordinatore per la sicurezza in  fase  di
esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per  l'esecuzione  con
l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori,  dei  nominativi
dei datori di  lavoro  delle  imprese  esecutrici  e  dei  lavoratori
autonomi; 
c)  una  relazione  concernente  l'individuazione,  l'analisi  e   la
valutazione dei rischi concreti, con  riferimento  all'area  ed  alla
organizzazione  del  cantiere,  alle   lavorazioni   ed   alle   loro
interferenze; 
d) le scelte progettuali ed organizzative, le  procedure,  le  misure
preventive e protettive, in riferimento: 
1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.; 
2) all'organizzazione del cantiere,  ai  sensi  dei  punti  2.2.2.  e
2.2.4.; 
3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.; 
e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed  i
dispositivi  di   protezione   individuale,   in   riferimento   alle
interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2.  e
2.3.3.; 
f) le misure di coordinamento relative all'uso  comune  da  parte  di
piu' imprese e lavoratori autonomi,  come  scelta  di  pianificazione
lavori finalizzata alla sicurezza,  di  apprestamenti,  attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva  di  cui  ai
punti 2.3.4. e 2.3.5.; 
g) le modalita' organizzative della cooperazione e del coordinamento,
nonche' della reciproca informazione, fra i datori di  lavoro  e  tra
questi ed i lavoratori autonomi; 
h) l'organizzazione prevista per  il  servizio  di  pronto  soccorso,
antincendio ed  evacuazione  dei  lavoratori,  nel  caso  in  cui  il
servizio di gestione delle emergenze e' di tipo comune,  nonche'  nel
caso di cui all'articolo  94,  comma  4;  il  PSC  contiene  anche  i
riferimenti telefonici delle strutture  previste  sul  territorio  al
servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi; 
i) la durata prevista delle lavorazioni,  delle  fasi  di  lavoro  e,
quando la complessita' dell'opera lo  richieda,  delle  sottofasi  di
lavoro, che  costituiscono  il  cronoprogramma  dei  lavori,  nonche'
l'entita' presunta del cantiere espressa in uomini-giorno; 
l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1. 
2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel  PSC,  ove  la
particolarita' delle lavorazioni lo richieda, il  tipo  di  procedure
complementari e di dettaglio al PSC stesso  e  connesse  alle  scelte
autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS. 
2.1.4. Il  PSC  e'  corredato  da  tavole  esplicative  di  progetto,
relative  agli  aspetti  della  sicurezza,  comprendenti  almeno  una
planimetria e, ove  la  particolarita'  dell'opera  lo  richieda,  un
profilo altimetrico e una  breve  descrizione  delle  caratteristiche
idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se  gia'
redatta. 
2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali
utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto  2.1.2.,
e' riportato nell'allegato XV.1. 
2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di  cantiere,
all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni. 
2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi
degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione: 
a)  alle  caratteristiche  dell'area  di  cantiere,  con  particolare
attenzione alla presenza nell'area del  cantiere  di  linee  aeree  e
condutture sotterranee; 
b) all'eventuale presenza di fattori esterni  che  comportano  rischi
per il cantiere, con particolare attenzione: 
b1) a lavori  stradali  ed  autostradali  al  fine  di  garantire  la
sicurezza e la salute dei  lavoratori  impiegati  nei  confronti  dei
rischi derivanti dal traffico circostante, 
b 2) al rischio di annegamento; 
c) agli eventuali rischi  che  le  lavorazioni  di  cantiere  possono
comportare per l'area circostante. 
2.2.2.  In  riferimento  all'organizzazione  del  cantiere   il   PSC
contiene, in relazione alla tipologia  del  cantiere,  l'analisi  dei
seguenti elementi: 
a) le modalita' da  seguire  per  la  recinzione  del  cantiere,  gli
accessi e le segnalazioni; 
b) i servizi igienico-assistenziali; 
c) la viabilita' principale di cantiere; 
d) gli impianti di alimentazione e reti principali  di  elettricita',
acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; 
e)  gli  impianti  di  terra  e  di  protezione  contro  le  scariche
atmosferiche; 
f)  le  disposizioni  per   dare   attuazione   a   quanto   previsto
dall'articolo 102; 
g)  le  disposizioni  per   dare   attuazione   a   quanto   previsto
dall'articolo 92, comma 1, lettera c); 
h) le eventuali modalita' di  accesso  dei  mezzi  di  fornitura  dei
materiali; 
i) la dislocazione degli impianti di cantiere; 
l) la dislocazione delle zone di carico e scarico; 
m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali  e  dei
rifiuti; 
n)  le  eventuali  zone  di  deposito  dei  materiali  con   pericolo
d'incendio o di esplosione. 
2.2.3. In  riferimento  alle  lavorazioni,  il  coordinatore  per  la
progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di  lavoro  e,
quando la  complessita'  dell'opera  lo  richiede,  in  sottofasi  di
lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi  presenti,  con  riferimento
all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e  alle
loro  interferenze,  ad  esclusione  di   quelli   specifici   propri
dell'attivita' dell'impresa, facendo  in  particolare  attenzione  ai
seguenti: 
a) al rischio di investimento  da  veicoli  circolanti  nell'area  di
cantiere; 
b) al rischio di seppellimento negli scavi; 
c) al rischio di caduta dall'alto; 
d) al rischio di insalubrita' dell'aria nei lavori in galleria; 
e) al rischio di instabilita' delle pareti e della volta  nei  lavori
in galleria; 
f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni,  ove  le
modalita' tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; 
g) ai rischi di incendio o  esplosione  connessi  con  lavorazioni  e
materiali pericolosi utilizzati in cantiere; 
h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura; 
i) al rischio di elettrocuzione; 
l) al rischio rumore; 
m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche. 
2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2.,
2.2.3., il PSC contiene: 
a) le scelte progettuali ed organizzative, le  procedure,  le  misure
preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i
rischi di lavoro; ove necessario, vanno  prodotte  tavole  e  disegni
tecnici esplicativi; 
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto  alla
lettera a). 
2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra 
le lavorazioni ed al loro coordinamento 
2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi  delle
interferenze tra  le  lavorazioni,  anche  quando  sono  dovute  alle
lavorazioni di una stessa  impresa  esecutrice  o  alla  presenza  di
lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei  lavori.  Per
le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.  163  del
12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma  dei  lavori
ai  sensi  del  presente  regolamento,   prende   esclusivamente   in
considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della  sicurezza
ed e' redatto ad integrazione del  cronoprogramma  delle  lavorazioni
previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554. 
2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le  lavorazioni,  il  PSC
contiene le prescrizioni  operative  per  lo  sfasamento  spaziale  o
temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita'  di  verifica
del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono  rischi
di interferenza, indica  le  misure  preventive  e  protettive  ed  i
dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo  tali
rischi. 
2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di
lavoro, il coordinatore  per  l'esecuzione  verifica  periodicamente,
previa  consultazione  della  direzione  dei  lavori,  delle  imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati,  la  compatibilita'
della relativa parte di PSC con l'andamento dei  lavori,  aggiornando
il  piano  ed  in  particolare  il  cronoprogramma  dei  lavori,   se
necessario. 
2.3.4.  Le  misure  di  coordinamento  relative  all'uso  comune   di
apprestamenti,  attrezzature,  infrastrutture,  mezzi  e  servizi  di
protezione collettiva, sono definite analizzando il loro  uso  comune
da parte di piu' imprese e lavoratori autonomi. 
2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con
i nominativi delle  imprese  esecutrici  e  dei  lavoratori  autonomi
tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al  punto  2.3.4
e, previa consultazione delle imprese  esecutrici  e  dei  lavoratori
autonomi interessati, indica la relativa cronologia di  attuazione  e
le modalita' di verifica. 
3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 
3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo 
3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del  concessionario,
contiene gli stessi elementi del PSC  di  cui  al  punto  2.1.2,  con
esclusione della stima dei costi della sicurezza. 
3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza 
3.2.1. Il POS e' redatto a cura di ciascun  datore  di  lavoro  delle
imprese esecutrici, ai sensi delllarticolo 17 del presente decreto, e
successive  modificazioni,  in  riferimento   al   singolo   cantiere
interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi: 
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti
telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 
2) la specifica attivita' e le singole lavorazioni svolte in cantiere
dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; 
3) i nominativi degli addetti  al  pronto  soccorso,  antincendio  ed
evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze
in cantiere, del rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza,
aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 
4) il nominativo del medico competente ove previsto; 
5) il nominativo del  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e
protezione; 
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 
7) il numero e  le  relative  qualifiche  dei  lavoratori  dipendenti
dell'impresa  esecutrice  e  dei  lavoratori  autonomi  operanti   in
cantiere per conto della stessa impresa; 
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in  cantiere
da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice; 
c)  la  descrizione  dell'attivita'  di  cantiere,  delle   modalita'
organizzative e dei turni di lavoro; 
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere
provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti
utilizzati nel cantiere; 
e) l'elenco delle sostanze  e  preparati  pericolosi  utilizzati  nel
cantiere con le relative schede di sicurezza; 
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative
rispetto a quelle contenute nel  PSC  quando  previsto,  adottate  in
relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 
h) le procedure complementari  e  di  dettaglio,  richieste  dal  PSC
quando previsto; 
i) l'elenco dei dispositivi  di  protezione  individuale  forniti  ai
lavoratori occupati in cantiere; 
l) la documentazione in merito all'informazione  ed  alla  formazione
fornite ai lavoratori occupati in cantiere. 
3.2.2. Ove non sia prevista la redazione  del  PSC,  il  PSS,  quando
previsto, e' integrato con gli elementi del POS. 
4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
4.1. - Stima dei costi della sicurezza 
4.1.1. Ove e' prevista la redazione del PSC ai sensi del  Titolo  IV,
Capo I,  del  presente  decreto,  nei  costi  della  sicurezza  vanno
stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere,
i costi: 
a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 
b)  delle  misure  preventive  e  protettive  e  dei  dispositivi  di
protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni
interferenti; 
c) degli impianti  di  terra  e  di  protezione  contro  le  scariche
atmosferiche,  degli  impianti   antincendio,   degli   impianti   di
evacuazione fumi; 
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici  motivi
di sicurezza; 
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e  richiesti
per  lo   sfasamento   spaziale   o   temporale   delle   lavorazioni
interferenti; 
g)  delle  misure  di  coordinamento  relative  all'uso   comune   di
apprestamenti,  attrezzature,  infrastrutture,  mezzi  e  servizi  di
protezione collettiva. 
4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione  del  D.Lgs.
n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le  quali  non
e' prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo  IV  Capo  I,del
presente decreto, le  amministrazioni  appaltanti,  nei  costi  della
sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel
cantiere, i costi delle misure preventive  e  protettive  finalizzate
alla sicurezza e salute dei lavoratori. 
4.1.3. La stima dovra' essere congrua, analitica per voci singole,  a
corpo  o  a  misura,  riferita   ad   elenchi   prezzi   standard   o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti
nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza
del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile
o non disponibile, si fara' riferimento ad analisi costi  complete  e
desunte da indagini di mercato.  Le  singole  voci  dei  costi  della
sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo  per
il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in
opera  ed  il  successivo  smontaggio,  l'eventuale  manutenzione   e
l'ammortamento. 
4.1.4. I costi  della  sicurezza  cosi'  individuati,  sono  compresi
nell'importo totale dei lavori, ed individuano  la  parte  del  costo
dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle  imprese
esecutrici. 
4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a  lavori  che
si rendono necessari a causa di varianti in  corso  d'opera  previste
dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006  e  successive
modifiche, o dovuti alle variazioni  previste  dagli  articoli  1659,
1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano  le
disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi  della
sicurezza cosi' individuati, sono compresi nell'importo totale  della
variante, ed  individuano  la  parte  del  costo  dell'opera  da  non
assoggettare a ribasso. 
4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo  relativo  ai  costi
della sicurezza previsti in base allo stato  di  avanzamento  lavori,
previa approvazione da parte del coordinatore  per  l'esecuzione  dei
lavori quando previsto. 
 
Allegato XV.1 
 
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI  ELEMENTI  ESSENZIALI  UTILI
ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC DI CUI AL PUNTO 2.1.2. 
 
1. Gli apprestamenti comprendono:  ponteggi;  trabattelli;  ponti  su
cavalletti;  impalcati;  parapetti;  andatoie;  passerelle;  armature
delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi;  spogliatoi;
refettori; locali di ricovero  e  di  riposo;  dormitori;  camere  di
medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere. 
2. Le attrezzature comprendono: centrali e  impianti  di  betonaggio;
betoniere; gru';  autogru';  argani;  elevatori;  macchine  movimento
terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; 
piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di  terra  e  di
protezione contro le  scariche  atmosferiche;  impianti  antincendio;
impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed
energia di qualsiasi tipo; impianti fognari. 
3. Le infrastrutture comprendono: viabilita' principale  di  cantiere
per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di  deposito  materiali,
attrezzature e rifiuti di cantiere. 
4.  I  mezzi  e  servizi  di   protezione   collettiva   comprendono:
segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo
soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti;  servizi  di
gestione delle emergenze. 
 
Allegato XV.2. 
 
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI AI  FINI
DELL'ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALL'AREA  DI  CANTIERE,  DI  CUI  AL
PUNTO 2.2.1. 
 
1. 
Falde; 
fossati; 
alvei fluviali; 
banchine portuali; 
alberi; 
manufatti interferenti o sui quali  intervenire;infrastrutture  quali
strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; 
edifici con particolare esigenze di tutela  quali  scuole,  ospedali,
case di riposo, abitazioni; 
linee aeree e condutture sotterranee di servizi; 
altri cantieri o insediamenti produttivi; 
viabilita'; 
rumore; 
polveri; 
fibre; 
fumi; 
vapori; 
gas; 
odori o altri inquinanti aerodispersi; 
caduta di materiali dall'alto.