(all. 15 - art. 1)
                               Art. 3.
  La  cauzione  di  cui  al  punto g) delle premesse e' adeguata, ove
necessario, all'importo definitivo della concessione quale risultante
dall'atto integrativo di cui al successivo articolo 5 e, in tal caso,
l'avvenuto adeguamento e' documentato dal concessionario in  sede  di
stipula dell'atto integrativo.