(all. 15 - art. 1)
                               Art. 12.
  1.  Il  provvedimento di localizzazione, di cui all'art. 11, emesso
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  o  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, assume valore di dichiarazione
di pubblica utilita', urgenza  ed  indifferibilita'  delle  opere  e,
anche  in  presenza  di  vincoli  di  qualsiasi genere riguardanti il
territorio interessato dall'insediamento, ha effetto di variante  del
piano regolatore comunale e del piano regolatore portuale e dell'area
sviluppo industriale e sostituisce la concessione edilizia  comunale,
nonche' i provvedimenti previsti dalla seguente normativa:
   art. 9, legge 10 maggio 1976, n. 319 (scarico acque);
   art. 14, legge 24 dicembre 1979, n. 650 (scarico acque);
   art. 48, decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303 (igiene del lavoro);
   art. 17, legge 24 dicembre 1976, n. 898 (servitu' militare);
   art.  714,  regio  decreto  30  marzo  1942,  n. 327 (segnalazione
ostacoli al volo);
   art.  7,  legge  29  giugno  1939, n. 1497, e art. 82, comma nono,
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  come
introdotto  dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (costruzione in zone di
particolare interesse paesistico);
   art.  6,  legge  8  luglio  1986,  n.  349  (parere di conformita'
ambientale);
   art.  55,  regio  decreto  30  marzo  1942, n. 327 (costruzione in
fascia di rispetto);
   art.  221,  regio  decreto  27  luglio  1934,  n. 1265 (licenza di
agibilita' comunale);
   art.  216,  regio  decreto  27  luglio  1934, n. 1265 (attivazione
impianto industriale).
 
          Art. 12:
             -  Il  testo  dell'art. 9 della legge n. 319/1976 (Norme
          per  la  tutela  delle  acque  dall'inquinamento)   e'   il
          seguente:
             "Art.  9.  -  In  tutto  il  territorio  nazionale viene
          stabilita un'unica disciplina degli scarichi, basata  sulla
          prescrizione  per  gli  stessi dei limiti di accettabilita'
          previsti nelle tabelle A, B  e  C  allegate  alla  presente
          legge.
             Essi si applicano con le modalita' e i termini di cui ai
          successivi articoli del presente titolo.
             La  misurazione  degli  scarichi  si  intende effettuata
          subito a monte del punto di immissione nei corpi  ricettori
          di  cui  all'articolo  1,  lettera a) della presente legge,
          salvo quanto prescritto al  penultimo  comma  del  presente
          articolo. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili
          per il campionamento da parte dell'autorita' competente per
          il controllo nel punto assunto per la misurazione.
             I  limiti  di  accettabilita' non potranno in alcun caso
          essere conseguiti mediante diluizione con  acque  prelevate
          esclusivamente allo scopo.
             Qualora   le   acque   prelevate   da  un  corpo  idrico
          superficiale presentino parametri con valori  superiori  ai
          limiti  tabellari,  la  disciplina dello scarico e' fissata
          dall'autorita' di  controllo  in  base  alla  natura  delle
          alterazioni  e  agli  obiettivi  di tutela del corpo idrico
          ricettore fissati dalle regioni fermo restando che le acque
          debbono  essere  restituite con le medesime caratteristiche
          qualitative e senza maggiorazioni di  portata  allo  stesso
          corpo idrico dal quale sono state prelevate.
             L'autorita'  competente  per il controllo e' autorizzata
          ad effettuare  all'interno  degli  insediamenti  produttivi
          tutte   le   ispezioni  che  essa  ritenga  necessarie  per
          l'accertamento  delle  condizioni  che  danno  luogo   alla
          formazione   degli   scarichi.  Essa  puo'  richiedere  che
          scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al punto 10
          delle  tabelle  A  e  C  ,  allegate  alla  presente  legge
          subiscano  un  trattamento  particolare  prima  della  loro
          confluenza nello scarico generale.
             Non   e'   comunque  consentito  diluire  con  acque  di
          raffreddamento di lavaggio o prelevate esclusivamente  allo
          scopo di scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al
          numero 10 delle tabelle A e C prima del  trattamento  degli
          scarichi  parziali  stessi per adeguarli ai limiti previsti
          dalla presente legge.
             Tutti   gli   scarichi   debbono   essere   autorizzati.
          L'autorizzazione e' rilasciata dalle  autorita'  competenti
          al controllo".
             -   Il  testo  dell'art.  14  della  legge  n.  650/1979
          (Integrazioni e modifiche delle leggi 16  aprile  1973,  n.
          171  e  10 maggio 1976, n.  319, in materia di tutela delle
          acque  dall'inquinamento),  come  sostituito  dall'art.  14
          della  legge  24  dicembre  1979,  n.  650,  poi modificato
          dall'art. 4 della legge n. 349/1986, e' il seguente:
             "Art. 11. - L'autorizzazione agli scarichi diretti nelle
          acque del mare e' rilasciata dall'autorita' designata dalla
          regione   territorialmente  competente  ed  e'  subordinata
          all'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni,
          dei  limiti e degli indici di accettabilita' previsti dalla
          presente legge.
             Restano fermi i poteri dell'autorita' marittima connessi
          alla disciplina dell'uso  del  demanio  marittimo  e  della
          navigazione.
             L'autorizzazione  agli  scarichi nelle acque del mare da
          parte di navi ed aeromobili e'  rilasciata  in  conformita'
          alle     disposizioni     stabilite    nelle    convenzioni
          internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia,
          secondo     le    direttive    stabilite    dal    Comitato
          interministeriale di cui all'articolo  3,  in  armonia  con
          quelle della presente legge.
            L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma
          e' rilasciata dal Ministro dell'ambiente  su  proposta  del
          capo   del   compartimento  marittimo  nella  cui  zona  di
          competenza si trova il porto da cui parte la  nave  con  il
          carico  dei  materiali  da  scaricare, ovvero il porto piu'
          vicino al luogo di discarica, se ad opera di aeromobili.
             Alle  istruttorie  per  le  autorizzazioni  di cui sopra
          provvede l'autorita' marittima competente  per  territorio;
          per le spese si provvede a termine dell'art. 15.
             Il  Ministro  dell'ambiente  provvede  ad  effettuare le
          prescritte    notifiche     ai     competenti     organismi
          internazionali".
             -  L'art.  48 del D.P.R. n. 303/1956 (Norme generali per
          l'igiene del lavoro) cosi' recita:
             "Art.  48. (Notifiche all'ispettorato del lavoro). - Chi
          intende costruire, ampliare od adattare un edificio  od  un
          locale  per  adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano
          presumibilmente essere  addetti  piu'  di  tre  operai,  e'
          tenuto a darne notizia all'ispettorato del lavoro, mediante
          lettera raccomandata od in altro modo equipollente.
             La  notifica deve contenere una descrizione dell'oggetto
          delle lavorazioni delle principali modalita' delle stesse e
          delle   caratteristiche   dei   locali  e  degli  impianti,
          corredata da disegni di massima, in quanto occorrano.
             L'ispettorato  del lavoro puo' chiedere ulteriori dati e
          prescrivere modificazioni ai  progetti  dei  locali,  degli
          impianti  e  alle  modalita'  delle  lavorazioni  quando le
          ritenga necessarie per l'osservanza delle  norme  contenute
          nel presente decreto.
             L'ispettorato   del   lavoro   tiene  conto,  nelle  sue
          determinazioni, delle cautele che possono essere necessarie
          per   la   tutela  del  vicinato,  prendendo  all'uopo  gli
          opportuni accordi col medico provinciale o con  l'ufficiale
          sanitario,   al   fine   di   coordinare   l'adozione   dei
          provvedimenti di rispettiva competenza.
             Qualora l'ispettorato del lavoro non faccia prescrizioni
          entro i 30 giorni dalla notifica, gli  interessati  possono
          eseguire   i   lavori,   ferma   restando   pero'  la  loro
          responsabilita' per quanto  riguarda  la  osservanza  delle
          disposizioni del presente decreto".
             -   L'art.   17   della   legge   n.   898/1976   (Nuova
          regolamentazione delle servitu' militari), cosi' recita:
             "Art.   17.  -  Deve  essere  richiesto  il  parere  del
          comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni  o
          varianti   strutturali  significative  interessanti  grandi
          comunicazioni stradali  (strade  statali  e  autostrade)  e
          ferrovie  nonche'  per tutti i lavori interessanti dighe di
          ritenuta,  impianti  minerari   marittimi,   idroelettrici,
          grandi   stabilimenti  industriali,  centri  termonucleari,
          impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi
          di  olii  minerali,  oleodotti,  metanodotti,  in qualsiasi
          parte del territorio nazionale le opere vengano compiute.
             Il  parere  deve  essere espresso nel termine di novanta
          giorni.  Qualora il comandante territoriale non si pronunci
          entro  il  predetto  termine, la mancata pronuncia equivale
          all'espressione del parere favorevole".
             -  Il  testo  dell'art.  714  codice  della navigazione,
          approvato con R.D. n. 327/1942, come modificato dalla legge
          4 febbraio 1963, n. 58, e' il seguente:
             "Art.  714  (Ostacoli  alla navigazione). - In vicinanza
          degli aeroporti statali  e  di  quelli  privati  aperti  al
          traffico aereo civile a norma dell'art. 709, secondo comma,
          sono soggetti alle  limitazioni  stabilite  negli  articoli
          seguenti  le  costruzioni,  le  piantagioni arboree a fusto
          legnoso, gli impianti di linee elettriche,  telegrafiche  e
          telefoniche,  le filovie, funivie e teleferiche, le antenne
          radio, gli impianti di elevazione, e  in  genere  qualsiasi
          opera   che   possa  ugualmente  costituire  ostacolo  alla
          navigazione aerea, sia nelle direzioni di  atterraggio  che
          nelle altre direzioni".
             -  L'art.  7  della legge n. 1497/1939 (Protezione delle
          bellezze naturali), cosi' recita:
             "Art.  7.  -  I  proprietari,  possessori o detentori, a
          qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto
          nei   pubblicati   elenchi  delle  localita',  non  possono
          distruggerlo  ne'  introdurvi  modificazioni  che   rechino
          pregiudizio  a  quel  suo esteriore aspetto che e' protetto
          dalla presente legge.
             Essi, pertanto, debbono presentare i progetti dei lavori
          che   vogliano   intraprendere   alla   competente    regia
          soprintendenza  e  astenersi dal mettervi mano sino a tanto
          che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
             E'   fatto   obbligo   al   regio   soprintendente,   di
          pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di  tre
          mesi dalla loro presentazione".
             -  L'art.  82,  comma 9, del D.P.R. n. 616/1977, recante
          attuazione della delega di cui all'art. 1  della  legge  22
          luglio  1975,  n.  382,  in  materia  di trasferimento e di
          delega  alle  regioni  a  statuto  ordinario  di   funzioni
          statali,  come  introdotto  dalla  legge  8 agosto 1985, n.
          431, e' cosi' formulato: "L'autorizzazione di cui  all'art.
          7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  deve  essere
          rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta
          giorni.   Le   regioni  danno  immediata  comunicazione  al
          Ministro  per  i  beni   culturali   e   ambientali   delle
          autorizzazioni  rilasciate e trasmettono contestualmente la
          relativa documentazione. Decorso  inutilmente  il  predetto
          termine,  gli  interessati,  entro  trenta  giorni  possono
          richiedere  l'autorizzazione  al  Ministro   per   i   beni
          culturali  e  ambientali,  che  si pronuncia entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  richiesta.  Il
          Ministro  per  i  beni  culturali e ambientali puo' in ogni
          caso     annullare,     con     provvedimento     motivato,
          l'autorizzazione   regionale   entro   i   sessanta  giorni
          successivi alla relativa comunicazione".
             -  Per  l'art.  6 della legge n. 349/1986, si veda nelle
          note al titolo e alle premesse.
             -  Il  testo  dell'art. 55 del codice della navigazione,
          approvato con R.D. n. 327/1942, e' il seguente:
             "Art.   55  (Nuove  opere  in  prossimita'  del  demanio
          marittimo). - La esecuzione di nuove opere entro  una  zona
          di  trenta  metri  dal  demanio  marittimo o dal ciglio dei
          terreni elevati sul mare e'  sottoposta  all'autorizzazione
          del capo del compartimento.
             Per   ragioni  speciali,  in  determinate  localita'  la
          estensione della zona entro la quale l'esecuzione di  nuove
          opere  e'  sottoposta  alla  predetta  autorizzazione  puo'
          essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con
          decreto reale, previo parere del consiglio di Stato.
             L'autorizzazione  si  intende  negata  se  entro novanta
          giorni  l'amministrazione  non  ha   accolta   la   domanda
          dell'interessato.
             L'autorizzazione  non e' richiesta quando le costruzioni
          sui  terreni  prossimi  al  mare  sono  previste  in  piani
          regolatori  o  di ampliamento gia' approvati dall'autorita'
          marittima.
             Quando  siano abusivamente eseguite nuove opere entro la
          zona indicata dai primi due comma  del  presente  articolo,
          l'autorita'   marittima  provvede  ai  sensi  dell'articolo
          precedente".
             -  L'art.  221  del  testo  unico delle leggi sanitarie,
          approvato con R.D. n. 1265/1934, e' cosi' formulato:
             "Art.  221.  -  Gli  edifici  o  parti  di essi indicati
          nell'articolo precedente  (nuove  case,  urbane  o  rurali,
          ricostruzione,  sopraelevazione  o  modificazioni  di  case
          esistenti,  n.d.r.)  non  possono  essere   abitati   senza
          autorizzazione del podesta' (ora sindaco, n.d.r.), il quale
          la  concede   quando,   previa   ispezione   dell'ufficiale
          sanitario o di un ingegnere a cio' delegato, risulti che la
          costruzione sia stata eseguita in conformita' del  progetto
          approvato,  che i muri siano convenientemente prosciugati e
          che non sussistano altre cause di insalubrita'.
             Il  proprietario, che contravvenga alle disposizioni del
          presente articolo e' punito con l'ammenda da lire  duecento
          a lire duemila".
             La  misura minima e massima della sanzione pecuniaria di
          cui all'ultimo comma dell'articolo soprariportato e'  stata
          successivamente   moltiplicata  prima  per  due  (D.L.L.  5
          ottobre 1945, n.  679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre
          1947,  n.  1250),  quindi per quaranta con assorbimento dei
          precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603)  e
          infine  per  cinque  (legge 24 novembre 1981, n.  689, art.
          113, primo comma). La  misura  attuale  della  sanzione  e'
          quindi "da lire quarantamila a lire quattrocentomila".
             - L'art. 216 del predetto testo unico cosi' recita:
             "Art.  216.  -  Le manifatture o fabbriche che producono
          vapori, gas o altre  esalazioni  insalubri  o  che  possono
          riuscire   in  altro  modo  pericolose  alla  salute  degli
          abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
             La  prima  classe  comprende  quelle  che debbono essere
          isolate nelle campagne e tenute lontane  dalle  abitazioni;
          la  seconda  quelle  che  esigono  speciali  cautele per la
          incolumita' del vicinato.
             Questo  elenco,  compilato  dal  Consiglio  superiore di
          sanita', e' approvato dal Ministro per  l'interno,  sentito
          il    Ministro    per   le   corporazioni   (ora   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  n.d.r.),
          e   serve   di   norma   per  l'esecuzione  delle  presenti
          disposizioni.
             Le  stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco
          sono  seguite  per  iscrivervi  ogni   altra   fabbrica   o
          manifattura  che posteriormente sia riconosciuta insalubre.
             Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella
          prima classe, puo'  essere  permessa  nell'abitato,  quante
          volte   l'industriale   che   l'esercita   provi  che,  per
          l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele,  il  suo
          esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
             Chiunque  intende  attivare  una  fabbrica o manifattura
          compresa nel sopra indicato elenco,  deve  quindici  giorni
          prima  darne  avviso  per  iscritto  al podesta', il quale,
          quando lo ritenga necessario  nell'interesse  della  salute
          pubblica,  puo'  vietarne  l'attivazione  o  subordinarla a
          determinate cautele.
             Il  contravventore  e'  punito  con  l'ammenda  da  lire
          duecento a lire duemila".
             La   sanzione   dell'ammenda  di  cui  all'ultimo  comma
          dell'articolo sopra riportato e' stata  sostituita  con  la
          sanzione  amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge
          24 dicembre 1975, n. 706, il  quale  ha  previsto  che  non
          costituissero  piu'  reato e fossero soggette alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di  denaro  tutte
          le  violazioni  per  le  quali  fosse prevista la sola pena
          dell'ammenda.  La  legge  n.  706/1975  e'  stata  abrogata
          dall'art.   42   della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
          (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato
          la  depenalizzazione  del reato, includendovi anche i reati
          punibili con la sola pena della multa.
             La  misura  minima e massima della sanzione di cui sopra
          e' stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L.
          5  ottobre  1945,  n.   679),  poi  per otto (D.L.C.P.S. 21
          ottobre  1947,  n.   1250),   quindi   per   quaranta   con
          assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio
          1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre  1981,
          n.   689, art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113,
          primo comma).  La misura attuale della sanzione  e'  quindi
          "da lire quarantamila a lire quattrocentomila".