Art. 12. 1. Il provvedimento di localizzazione, di cui all'art. 11, emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal Presidente del Consiglio dei Ministri, assume valore di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere e, anche in presenza di vincoli di qualsiasi genere riguardanti il territorio interessato dall'insediamento, ha effetto di variante del piano regolatore comunale e del piano regolatore portuale e dell'area sviluppo industriale e sostituisce la concessione edilizia comunale, nonche' i provvedimenti previsti dalla seguente normativa: art. 9, legge 10 maggio 1976, n. 319 (scarico acque); art. 14, legge 24 dicembre 1979, n. 650 (scarico acque); art. 48, decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (igiene del lavoro); art. 17, legge 24 dicembre 1976, n. 898 (servitu' militare); art. 714, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (segnalazione ostacoli al volo); art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, e art. 82, comma nono, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come introdotto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (costruzione in zone di particolare interesse paesistico); art. 6, legge 8 luglio 1986, n. 349 (parere di conformita' ambientale); art. 55, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (costruzione in fascia di rispetto); art. 221, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (licenza di agibilita' comunale); art. 216, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (attivazione impianto industriale).
Art. 12: - Il testo dell'art. 9 della legge n. 319/1976 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e' il seguente: "Art. 9. - In tutto il territorio nazionale viene stabilita un'unica disciplina degli scarichi, basata sulla prescrizione per gli stessi dei limiti di accettabilita' previsti nelle tabelle A, B e C allegate alla presente legge. Essi si applicano con le modalita' e i termini di cui ai successivi articoli del presente titolo. La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori di cui all'articolo 1, lettera a) della presente legge, salvo quanto prescritto al penultimo comma del presente articolo. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorita' competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. I limiti di accettabilita' non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai limiti tabellari, la disciplina dello scarico e' fissata dall'autorita' di controllo in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di tutela del corpo idrico ricettore fissati dalle regioni fermo restando che le acque debbono essere restituite con le medesime caratteristiche qualitative e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate. L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata ad effettuare all'interno degli insediamenti produttivi tutte le ispezioni che essa ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa puo' richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al punto 10 delle tabelle A e C , allegate alla presente legge subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale. Non e' comunque consentito diluire con acque di raffreddamento di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo di scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al numero 10 delle tabelle A e C prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla presente legge. Tutti gli scarichi debbono essere autorizzati. L'autorizzazione e' rilasciata dalle autorita' competenti al controllo". - Il testo dell'art. 14 della legge n. 650/1979 (Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento), come sostituito dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, poi modificato dall'art. 4 della legge n. 349/1986, e' il seguente: "Art. 11. - L'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare e' rilasciata dall'autorita' designata dalla regione territorialmente competente ed e' subordinata all'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilita' previsti dalla presente legge. Restano fermi i poteri dell'autorita' marittima connessi alla disciplina dell'uso del demanio marittimo e della navigazione. L'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili e' rilasciata in conformita' alle disposizioni stabilite nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, secondo le direttive stabilite dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 3, in armonia con quelle della presente legge. L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma e' rilasciata dal Ministro dell'ambiente su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto piu' vicino al luogo di discarica, se ad opera di aeromobili. Alle istruttorie per le autorizzazioni di cui sopra provvede l'autorita' marittima competente per territorio; per le spese si provvede a termine dell'art. 15. Il Ministro dell'ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali". - L'art. 48 del D.P.R. n. 303/1956 (Norme generali per l'igiene del lavoro) cosi' recita: "Art. 48. (Notifiche all'ispettorato del lavoro). - Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti piu' di tre operai, e' tenuto a darne notizia all'ispettorato del lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente. La notifica deve contenere una descrizione dell'oggetto delle lavorazioni delle principali modalita' delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata da disegni di massima, in quanto occorrano. L'ispettorato del lavoro puo' chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni ai progetti dei locali, degli impianti e alle modalita' delle lavorazioni quando le ritenga necessarie per l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. L'ispettorato del lavoro tiene conto, nelle sue determinazioni, delle cautele che possono essere necessarie per la tutela del vicinato, prendendo all'uopo gli opportuni accordi col medico provinciale o con l'ufficiale sanitario, al fine di coordinare l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza. Qualora l'ispettorato del lavoro non faccia prescrizioni entro i 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono eseguire i lavori, ferma restando pero' la loro responsabilita' per quanto riguarda la osservanza delle disposizioni del presente decreto". - L'art. 17 della legge n. 898/1976 (Nuova regolamentazione delle servitu' militari), cosi' recita: "Art. 17. - Deve essere richiesto il parere del comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonche' per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di olii minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute. Il parere deve essere espresso nel termine di novanta giorni. Qualora il comandante territoriale non si pronunci entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale all'espressione del parere favorevole". - Il testo dell'art. 714 codice della navigazione, approvato con R.D. n. 327/1942, come modificato dalla legge 4 febbraio 1963, n. 58, e' il seguente: "Art. 714 (Ostacoli alla navigazione). - In vicinanza degli aeroporti statali e di quelli privati aperti al traffico aereo civile a norma dell'art. 709, secondo comma, sono soggetti alle limitazioni stabilite negli articoli seguenti le costruzioni, le piantagioni arboree a fusto legnoso, gli impianti di linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, le filovie, funivie e teleferiche, le antenne radio, gli impianti di elevazione, e in genere qualsiasi opera che possa ugualmente costituire ostacolo alla navigazione aerea, sia nelle direzioni di atterraggio che nelle altre direzioni". - L'art. 7 della legge n. 1497/1939 (Protezione delle bellezze naturali), cosi' recita: "Art. 7. - I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto nei pubblicati elenchi delle localita', non possono distruggerlo ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che e' protetto dalla presente legge. Essi, pertanto, debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere alla competente regia soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. E' fatto obbligo al regio soprintendente, di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione". - L'art. 82, comma 9, del D.P.R. n. 616/1977, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega alle regioni a statuto ordinario di funzioni statali, come introdotto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e' cosi' formulato: "L'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione". - Per l'art. 6 della legge n. 349/1986, si veda nelle note al titolo e alle premesse. - Il testo dell'art. 55 del codice della navigazione, approvato con R.D. n. 327/1942, e' il seguente: "Art. 55 (Nuove opere in prossimita' del demanio marittimo). - La esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare e' sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento. Per ragioni speciali, in determinate localita' la estensione della zona entro la quale l'esecuzione di nuove opere e' sottoposta alla predetta autorizzazione puo' essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato. L'autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l'amministrazione non ha accolta la domanda dell'interessato. L'autorizzazione non e' richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento gia' approvati dall'autorita' marittima. Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due comma del presente articolo, l'autorita' marittima provvede ai sensi dell'articolo precedente". - L'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, e' cosi' formulato: "Art. 221. - Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente (nuove case, urbane o rurali, ricostruzione, sopraelevazione o modificazioni di case esistenti, n.d.r.) non possono essere abitati senza autorizzazione del podesta' (ora sindaco, n.d.r.), il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a cio' delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformita' del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrita'. Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire duecento a lire duemila". La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui all'ultimo comma dell'articolo soprariportato e' stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire quarantamila a lire quattrocentomila". - L'art. 216 del predetto testo unico cosi' recita: "Art. 216. - Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumita' del vicinato. Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanita', e' approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni (ora Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, n.d.r.), e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni. Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre. Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, puo' essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato. Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podesta', il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, puo' vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a lire duemila". La sanzione dell'ammenda di cui all'ultimo comma dell'articolo sopra riportato e' stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 e' stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa. La misura minima e massima della sanzione di cui sopra e' stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire quarantamila a lire quattrocentomila".