Art. 12.
1. Il provvedimento di localizzazione, di cui all'art. 11, emesso
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, assume valore di dichiarazione
di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere e,
anche in presenza di vincoli di qualsiasi genere riguardanti il
territorio interessato dall'insediamento, ha effetto di variante del
piano regolatore comunale e del piano regolatore portuale e dell'area
sviluppo industriale e sostituisce la concessione edilizia comunale,
nonche' i provvedimenti previsti dalla seguente normativa:
art. 9, legge 10 maggio 1976, n. 319 (scarico acque);
art. 14, legge 24 dicembre 1979, n. 650 (scarico acque);
art. 48, decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303 (igiene del lavoro);
art. 17, legge 24 dicembre 1976, n. 898 (servitu' militare);
art. 714, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (segnalazione
ostacoli al volo);
art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, e art. 82, comma nono,
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come
introdotto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (costruzione in zone di
particolare interesse paesistico);
art. 6, legge 8 luglio 1986, n. 349 (parere di conformita'
ambientale);
art. 55, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (costruzione in
fascia di rispetto);
art. 221, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (licenza di
agibilita' comunale);
art. 216, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (attivazione
impianto industriale).
Art. 12:
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 319/1976 (Norme
per la tutela delle acque dall'inquinamento) e' il
seguente:
"Art. 9. - In tutto il territorio nazionale viene
stabilita un'unica disciplina degli scarichi, basata sulla
prescrizione per gli stessi dei limiti di accettabilita'
previsti nelle tabelle A, B e C allegate alla presente
legge.
Essi si applicano con le modalita' e i termini di cui ai
successivi articoli del presente titolo.
La misurazione degli scarichi si intende effettuata
subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori
di cui all'articolo 1, lettera a) della presente legge,
salvo quanto prescritto al penultimo comma del presente
articolo. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili
per il campionamento da parte dell'autorita' competente per
il controllo nel punto assunto per la misurazione.
I limiti di accettabilita' non potranno in alcun caso
essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate
esclusivamente allo scopo.
Qualora le acque prelevate da un corpo idrico
superficiale presentino parametri con valori superiori ai
limiti tabellari, la disciplina dello scarico e' fissata
dall'autorita' di controllo in base alla natura delle
alterazioni e agli obiettivi di tutela del corpo idrico
ricettore fissati dalle regioni fermo restando che le acque
debbono essere restituite con le medesime caratteristiche
qualitative e senza maggiorazioni di portata allo stesso
corpo idrico dal quale sono state prelevate.
L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata
ad effettuare all'interno degli insediamenti produttivi
tutte le ispezioni che essa ritenga necessarie per
l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla
formazione degli scarichi. Essa puo' richiedere che
scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al punto 10
delle tabelle A e C , allegate alla presente legge
subiscano un trattamento particolare prima della loro
confluenza nello scarico generale.
Non e' comunque consentito diluire con acque di
raffreddamento di lavaggio o prelevate esclusivamente allo
scopo di scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al
numero 10 delle tabelle A e C prima del trattamento degli
scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti
dalla presente legge.
Tutti gli scarichi debbono essere autorizzati.
L'autorizzazione e' rilasciata dalle autorita' competenti
al controllo".
- Il testo dell'art. 14 della legge n. 650/1979
(Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n.
171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle
acque dall'inquinamento), come sostituito dall'art. 14
della legge 24 dicembre 1979, n. 650, poi modificato
dall'art. 4 della legge n. 349/1986, e' il seguente:
"Art. 11. - L'autorizzazione agli scarichi diretti nelle
acque del mare e' rilasciata dall'autorita' designata dalla
regione territorialmente competente ed e' subordinata
all'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni,
dei limiti e degli indici di accettabilita' previsti dalla
presente legge.
Restano fermi i poteri dell'autorita' marittima connessi
alla disciplina dell'uso del demanio marittimo e della
navigazione.
L'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da
parte di navi ed aeromobili e' rilasciata in conformita'
alle disposizioni stabilite nelle convenzioni
internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia,
secondo le direttive stabilite dal Comitato
interministeriale di cui all'articolo 3, in armonia con
quelle della presente legge.
L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma
e' rilasciata dal Ministro dell'ambiente su proposta del
capo del compartimento marittimo nella cui zona di
competenza si trova il porto da cui parte la nave con il
carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto piu'
vicino al luogo di discarica, se ad opera di aeromobili.
Alle istruttorie per le autorizzazioni di cui sopra
provvede l'autorita' marittima competente per territorio;
per le spese si provvede a termine dell'art. 15.
Il Ministro dell'ambiente provvede ad effettuare le
prescritte notifiche ai competenti organismi
internazionali".
- L'art. 48 del D.P.R. n. 303/1956 (Norme generali per
l'igiene del lavoro) cosi' recita:
"Art. 48. (Notifiche all'ispettorato del lavoro). - Chi
intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un
locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano
presumibilmente essere addetti piu' di tre operai, e'
tenuto a darne notizia all'ispettorato del lavoro, mediante
lettera raccomandata od in altro modo equipollente.
La notifica deve contenere una descrizione dell'oggetto
delle lavorazioni delle principali modalita' delle stesse e
delle caratteristiche dei locali e degli impianti,
corredata da disegni di massima, in quanto occorrano.
L'ispettorato del lavoro puo' chiedere ulteriori dati e
prescrivere modificazioni ai progetti dei locali, degli
impianti e alle modalita' delle lavorazioni quando le
ritenga necessarie per l'osservanza delle norme contenute
nel presente decreto.
L'ispettorato del lavoro tiene conto, nelle sue
determinazioni, delle cautele che possono essere necessarie
per la tutela del vicinato, prendendo all'uopo gli
opportuni accordi col medico provinciale o con l'ufficiale
sanitario, al fine di coordinare l'adozione dei
provvedimenti di rispettiva competenza.
Qualora l'ispettorato del lavoro non faccia prescrizioni
entro i 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono
eseguire i lavori, ferma restando pero' la loro
responsabilita' per quanto riguarda la osservanza delle
disposizioni del presente decreto".
- L'art. 17 della legge n. 898/1976 (Nuova
regolamentazione delle servitu' militari), cosi' recita:
"Art. 17. - Deve essere richiesto il parere del
comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o
varianti strutturali significative interessanti grandi
comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e
ferrovie nonche' per tutti i lavori interessanti dighe di
ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici,
grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari,
impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi
di olii minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi
parte del territorio nazionale le opere vengano compiute.
Il parere deve essere espresso nel termine di novanta
giorni. Qualora il comandante territoriale non si pronunci
entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale
all'espressione del parere favorevole".
- Il testo dell'art. 714 codice della navigazione,
approvato con R.D. n. 327/1942, come modificato dalla legge
4 febbraio 1963, n. 58, e' il seguente:
"Art. 714 (Ostacoli alla navigazione). - In vicinanza
degli aeroporti statali e di quelli privati aperti al
traffico aereo civile a norma dell'art. 709, secondo comma,
sono soggetti alle limitazioni stabilite negli articoli
seguenti le costruzioni, le piantagioni arboree a fusto
legnoso, gli impianti di linee elettriche, telegrafiche e
telefoniche, le filovie, funivie e teleferiche, le antenne
radio, gli impianti di elevazione, e in genere qualsiasi
opera che possa ugualmente costituire ostacolo alla
navigazione aerea, sia nelle direzioni di atterraggio che
nelle altre direzioni".
- L'art. 7 della legge n. 1497/1939 (Protezione delle
bellezze naturali), cosi' recita:
"Art. 7. - I proprietari, possessori o detentori, a
qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto
nei pubblicati elenchi delle localita', non possono
distruggerlo ne' introdurvi modificazioni che rechino
pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che e' protetto
dalla presente legge.
Essi, pertanto, debbono presentare i progetti dei lavori
che vogliano intraprendere alla competente regia
soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto
che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
E' fatto obbligo al regio soprintendente, di
pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre
mesi dalla loro presentazione".
- L'art. 82, comma 9, del D.P.R. n. 616/1977, recante
attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di
delega alle regioni a statuto ordinario di funzioni
statali, come introdotto dalla legge 8 agosto 1985, n.
431, e' cosi' formulato: "L'autorizzazione di cui all'art.
7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere
rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta
giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al
Ministro per i beni culturali e ambientali delle
autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la
relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto
termine, gli interessati, entro trenta giorni possono
richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni
culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il
Ministro per i beni culturali e ambientali puo' in ogni
caso annullare, con provvedimento motivato,
l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni
successivi alla relativa comunicazione".
- Per l'art. 6 della legge n. 349/1986, si veda nelle
note al titolo e alle premesse.
- Il testo dell'art. 55 del codice della navigazione,
approvato con R.D. n. 327/1942, e' il seguente:
"Art. 55 (Nuove opere in prossimita' del demanio
marittimo). - La esecuzione di nuove opere entro una zona
di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei
terreni elevati sul mare e' sottoposta all'autorizzazione
del capo del compartimento.
Per ragioni speciali, in determinate localita' la
estensione della zona entro la quale l'esecuzione di nuove
opere e' sottoposta alla predetta autorizzazione puo'
essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con
decreto reale, previo parere del consiglio di Stato.
L'autorizzazione si intende negata se entro novanta
giorni l'amministrazione non ha accolta la domanda
dell'interessato.
L'autorizzazione non e' richiesta quando le costruzioni
sui terreni prossimi al mare sono previste in piani
regolatori o di ampliamento gia' approvati dall'autorita'
marittima.
Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la
zona indicata dai primi due comma del presente articolo,
l'autorita' marittima provvede ai sensi dell'articolo
precedente".
- L'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con R.D. n. 1265/1934, e' cosi' formulato:
"Art. 221. - Gli edifici o parti di essi indicati
nell'articolo precedente (nuove case, urbane o rurali,
ricostruzione, sopraelevazione o modificazioni di case
esistenti, n.d.r.) non possono essere abitati senza
autorizzazione del podesta' (ora sindaco, n.d.r.), il quale
la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale
sanitario o di un ingegnere a cio' delegato, risulti che la
costruzione sia stata eseguita in conformita' del progetto
approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e
che non sussistano altre cause di insalubrita'.
Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del
presente articolo e' punito con l'ammenda da lire duecento
a lire duemila".
La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di
cui all'ultimo comma dell'articolo soprariportato e' stata
successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5
ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre
1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei
precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e
infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art.
113, primo comma). La misura attuale della sanzione e'
quindi "da lire quarantamila a lire quattrocentomila".
- L'art. 216 del predetto testo unico cosi' recita:
"Art. 216. - Le manifatture o fabbriche che producono
vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono
riuscire in altro modo pericolose alla salute degli
abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere
isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni;
la seconda quelle che esigono speciali cautele per la
incolumita' del vicinato.
Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di
sanita', e' approvato dal Ministro per l'interno, sentito
il Ministro per le corporazioni (ora Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, n.d.r.),
e serve di norma per l'esecuzione delle presenti
disposizioni.
Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco
sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o
manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.
Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella
prima classe, puo' essere permessa nell'abitato, quante
volte l'industriale che l'esercita provi che, per
l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo
esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura
compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni
prima darne avviso per iscritto al podesta', il quale,
quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute
pubblica, puo' vietarne l'attivazione o subordinarla a
determinate cautele.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire
duecento a lire duemila".
La sanzione dell'ammenda di cui all'ultimo comma
dell'articolo sopra riportato e' stata sostituita con la
sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge
24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non
costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte
le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena
dell'ammenda. La legge n. 706/1975 e' stata abrogata
dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato
la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati
punibili con la sola pena della multa.
La misura minima e massima della sanzione di cui sopra
e' stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L.
5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21
ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con
assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio
1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981,
n. 689, art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113,
primo comma). La misura attuale della sanzione e' quindi
"da lire quarantamila a lire quattrocentomila".