(all. 15 - art. 1)
                               Art. 15.
                           D e p o s i t i
 
  Devono  essere  previsti  uno  o  piu' locali per il deposito delle
attrezzature  sportive  comunicanti   con   l'area   destinata   alle
attivita'.
  Depositi  per altri materiali combustibili devono essere ubicati in
locali separati con strutture  REI  90;  le  eventuali  comunicazioni
devono  avvenire con porte REI 90 munite di congegno di autochiusura.
  E'  comunque  vietato il deposito di sostanze infiammabili, salvo i
limitati quantitativi necessari per usi igienico-sanitari.