(Allegato XVII)
                            ALLEGATO XVII 
 
                   IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE 
 
01. Le imprese affidatarie dovranno  indicare  al  committente  o  al
responsabile dei  lavori  almeno  il  nominativo  del  soggetto  o  i
nominativi dei soggetti della  propria  impresa,  con  le  specifiche
mansioni,  incaricati  per  l'assolvimento   dei   compiti   di   cui
all'articolo 97. 
1. Ai fini della verifica  dell'idoneita'  tecnico  professionale  le
imprese, le imprese esecutrici nonche' le  imprese  affidatarie,  ove
utilizzino anche  proprio  personale,  macchine  o  attrezzature  per
l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente  o
al responsabile dei lavori almeno: 
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con 
oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto 
b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17,  comma
1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, 
del presente decreto legislativo 
c) documento unico di regolarita'  contributiva  di  cui  al  Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007. 
d)  dichiarazione  di  non  essere  oggetto   di   provvedimenti   di
sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto 
legislativo 
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: 
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con 
oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto 
b)  specifica   documentazione   attestante   la   conformita'   alle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, 
attrezzature e opere provvisionali 
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione 
d) attestati inerenti la propria formazione e la  relativa  idoneita'
sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
e) documento unico di regolarita'  contributiva  di  cui  al  Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007. 
3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria
verifica l'idoneita' tecnico professionale dei  sub  appaltatori  con
gli stessi criteri di cui al precedente  punto  1  e  dei  lavoratori
autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.