(Allegato XVI)
                            Allegato XVI 
 
                                                   (art. 18, comma 1) 
 
                      Informazione al pubblico 
 
 
1. Ai fini dell'attuazione degli obblighi  di  informazione  previsti
all'articolo 18, le concentrazioni nell'aria ambiente  devono  essere
presentate  come  valori  medi  secondo  i  periodi   di   mediazione
applicabili indicati all'allegato VII ed agli allegati da XI a XIV. 
2.  Ai  fini  previsti  dall'articolo  18,  le  informazioni   devono
includere  almeno  i  livelli  superiori   ai   valori   limite,   ai
valori-obiettivo, alle soglie di allarme, alle soglie di informazione
o  agli  obiettivi  a  lungo   termine   fissati   per   l'inquinante
interessato. Deve inoltre essere  presentata  una  breve  valutazione
riguardo agli obiettivi di qualita' dell'aria e informazioni adeguate
sugli effetti di tali livelli per la salute o, se del  caso,  per  la
vegetazione. 
3.  Ai  fini  previsti  dall'articolo  18,  le   informazioni   sulle
concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo,  biossido  di
azoto,  particolato  (almeno  con  riferimento  al  PM10),  ozono   e
monossido di carbonio devono essere aggiornate almeno ogni giorno  e,
se  fattibile,  anche  su  base   oraria.   Le   informazioni   sulle
concentrazioni nell'aria ambiente di  piombo  e  benzene,  presentate
come valore medio degli ultimi  12  mesi,  devono  essere  aggiornate
almeno su base trimestrale e, se fattibile, su base mensile. 
4.  Ai  fini  previsti  dall'articolo  18,  le  informazioni   devono
includere  le  concentrazioni  nell'aria  ambiente  e  i   tassi   di
deposizione di arsenico, cadmio,  mercurio,  nichel,  benzo(a)pirene,
benzo(a)antracene,     benzo(b)fluorantene,      benzo(j)fluorantene,
benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene).
Devono essere indicati  anche  i  superamenti  annuali  dei  relativi
valori obiettivo,  segnalando  i  motivi  del  superamento  e  l'area
interessata. In  tale  ultimo  caso  le  informazioni  devono  essere
corredate da una  breve  relazione  circa  lo  stato  della  qualita'
dell'aria rispetto al valore obiettivo e circa gli eventuali  effetti
del superamento sulla salute e sull'ambiente. 
5. Ai fini previsti dall'articolo 14 e dall'articolo 18, il  pubblico
deve essere informato in modo tempestivo sui superamenti, effettivi o
previsti, delle soglie di allarme e delle soglie informazione. Devono
essere fornite almeno le seguenti informazioni: 
  a) informazioni sui superamenti registrati: 
    - localita' o area in cui si e' verificato il fenomeno, 
    - tipo di soglia superata (di informazione o di allarme), 
    - ora d'inizio e durata del fenomeno, 
    - concentrazione oraria  piu'  elevata  corredata,  per  l'ozono,
dalla concentrazione media piu' elevata su 8 ore; 
  b) nella sola misura in cui cio' sia possibile, previsioni  per  il
pomeriggio/giorno o per i pomeriggi/giorni seguenti: 
    - area geografica  prevedibilmente  interessata  dai  superamenti
della soglia di informazione e/o di allarme, 
    -  evoluzione   prevista   per   l'inquinamento   (miglioramento,
stabilizzazione o peggioramento) e motivo di tale evoluzione. 
  c)  informazioni  sui  settori  colpiti  della  popolazione  e  sui
possibili effetti sulla salute e condotta raccomandata: 
    - informazione sui gruppi di popolazione a rischio, 
    - descrizione dei sintomi riscontrabili, 
    - precauzioni che i  gruppi  di  popolazione  interessati  devono
prendere, 
    - riferimenti per ottenere ulteriori informazioni; 
  d)  informazioni  sulle  azioni   preventive   per   la   riduzione
dell'inquinamento   e/o    per    la    riduzione    dell'esposizione
all'inquinamento, con l'indicazione dei  principali  settori  cui  si
riferiscono le fonti e delle azioni  raccomandate  per  la  riduzione
delle emissioni;