Allegato XVI (art. 18, comma 1) Informazione al pubblico 1. Ai fini dell'attuazione degli obblighi di informazione previsti all'articolo 18, le concentrazioni nell'aria ambiente devono essere presentate come valori medi secondo i periodi di mediazione applicabili indicati all'allegato VII ed agli allegati da XI a XIV. 2. Ai fini previsti dall'articolo 18, le informazioni devono includere almeno i livelli superiori ai valori limite, ai valori-obiettivo, alle soglie di allarme, alle soglie di informazione o agli obiettivi a lungo termine fissati per l'inquinante interessato. Deve inoltre essere presentata una breve valutazione riguardo agli obiettivi di qualita' dell'aria e informazioni adeguate sugli effetti di tali livelli per la salute o, se del caso, per la vegetazione. 3. Ai fini previsti dall'articolo 18, le informazioni sulle concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato (almeno con riferimento al PM10), ozono e monossido di carbonio devono essere aggiornate almeno ogni giorno e, se fattibile, anche su base oraria. Le informazioni sulle concentrazioni nell'aria ambiente di piombo e benzene, presentate come valore medio degli ultimi 12 mesi, devono essere aggiornate almeno su base trimestrale e, se fattibile, su base mensile. 4. Ai fini previsti dall'articolo 18, le informazioni devono includere le concentrazioni nell'aria ambiente e i tassi di deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nichel, benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene). Devono essere indicati anche i superamenti annuali dei relativi valori obiettivo, segnalando i motivi del superamento e l'area interessata. In tale ultimo caso le informazioni devono essere corredate da una breve relazione circa lo stato della qualita' dell'aria rispetto al valore obiettivo e circa gli eventuali effetti del superamento sulla salute e sull'ambiente. 5. Ai fini previsti dall'articolo 14 e dall'articolo 18, il pubblico deve essere informato in modo tempestivo sui superamenti, effettivi o previsti, delle soglie di allarme e delle soglie informazione. Devono essere fornite almeno le seguenti informazioni: a) informazioni sui superamenti registrati: - localita' o area in cui si e' verificato il fenomeno, - tipo di soglia superata (di informazione o di allarme), - ora d'inizio e durata del fenomeno, - concentrazione oraria piu' elevata corredata, per l'ozono, dalla concentrazione media piu' elevata su 8 ore; b) nella sola misura in cui cio' sia possibile, previsioni per il pomeriggio/giorno o per i pomeriggi/giorni seguenti: - area geografica prevedibilmente interessata dai superamenti della soglia di informazione e/o di allarme, - evoluzione prevista per l'inquinamento (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento) e motivo di tale evoluzione. c) informazioni sui settori colpiti della popolazione e sui possibili effetti sulla salute e condotta raccomandata: - informazione sui gruppi di popolazione a rischio, - descrizione dei sintomi riscontrabili, - precauzioni che i gruppi di popolazione interessati devono prendere, - riferimenti per ottenere ulteriori informazioni; d) informazioni sulle azioni preventive per la riduzione dell'inquinamento e/o per la riduzione dell'esposizione all'inquinamento, con l'indicazione dei principali settori cui si riferiscono le fonti e delle azioni raccomandate per la riduzione delle emissioni;