(all. 16 - art. 1)
                               Art. 4.
  Per  l'espletamento  delle prestazioni di cui al precedente art. 2,
il   corrispettivo   della   concessione,   cosi'   come   risultante
dall'offerta  presentata  dal  concessionario  in  sede  di  gara, e'
provvisoriamente fissato in L.  ....................................
  Il  corrispettivo  della concessione e' definitivamente fissato con
l'atto integrativo dal successivo art. 5 della presente  convenzione.