(all. 16 - art. 1)
                               Art. 13.
  1.  Le modifiche del progetto di massima autorizzato con il decreto
di  cui  all'art.  11  debbono  essere  autorizzate,  ai  fini  della
costruzione  e  dell'esercizio,  dal  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato su istanza dell'ENEL, in adempimento dei
commi successivi.
  2. Una apposita commissione presso il Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  composta   da   rappresentanti   dei
Ministeri  dell'ambiente,  per  i  beni culturali e ambientali, della
sanita' e dei lavori  pubblici,  valuta  le  modifiche  richieste  ed
eventualmente  indica  i  Ministeri,  tra  quelli  interessati  dalla
procedura e di cui agli articoli  6,  comma  2,  e  10,  che  debbono
rilasciare  il  parere  ai  fini  dell'autorizzazione  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  3. Nel caso di pareri sfavorevoli, discordanti o mancanti, entro il
termine di 90 giorni dall'istanza dell'ENEL, si applica  il  comma  4
dell'art. 6.
  4.  Le  modifiche del progetto di massima autorizzato che implicano
occupazioni di aree esterne a quelle  di  pertinenza  della  centrale
vengono autorizzate, attuando la procedura di cui ai commi 2 e 3, con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato,  previo  parere della regione interessata, la quale
dovra' renderlo sentito il comune territorialmente competente.
  5.  Se  il  parere  della  regione  e'  negativo  o comunque non e'
espresso entro 90 giorni dal ricevimento da parte della regione della
richiesta    del    Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 11.
  6.  L'autorizzazione  alle modifiche ottenuta ai sensi del presente
articolo ha gli effetti di cui all'art. 12.