Art. 13. 1. Le modifiche del progetto di massima autorizzato con il decreto di cui all'art. 11 debbono essere autorizzate, ai fini della costruzione e dell'esercizio, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato su istanza dell'ENEL, in adempimento dei commi successivi. 2. Una apposita commissione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, della sanita' e dei lavori pubblici, valuta le modifiche richieste ed eventualmente indica i Ministeri, tra quelli interessati dalla procedura e di cui agli articoli 6, comma 2, e 10, che debbono rilasciare il parere ai fini dell'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Nel caso di pareri sfavorevoli, discordanti o mancanti, entro il termine di 90 giorni dall'istanza dell'ENEL, si applica il comma 4 dell'art. 6. 4. Le modifiche del progetto di massima autorizzato che implicano occupazioni di aree esterne a quelle di pertinenza della centrale vengono autorizzate, attuando la procedura di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della regione interessata, la quale dovra' renderlo sentito il comune territorialmente competente. 5. Se il parere della regione e' negativo o comunque non e' espresso entro 90 giorni dal ricevimento da parte della regione della richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 11. 6. L'autorizzazione alle modifiche ottenuta ai sensi del presente articolo ha gli effetti di cui all'art. 12.