Art. 16. Dispositivi di controllo degli spettatori Negli impianti con capienza superiore a 30.000 spettatori deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione delle zone destinate agli spettatori e dei relativi accessi all'impianto, con registrazione delle relative immagini. Il prefetto ha la facolta' di imporre l'adozione dei dispositivi di cui al comma precedente anche negli impianti aventi capienza inferiore a 30.000 e superiore a 10.000 spettatori, sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. L'autorita' di pubblica sicurezza, in occasione di manifestazioni ritenute a rischio sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, puo' disporre la realizzazione di transennamenti all'esterno degli impianti per l'adeguata preselezione, incolonnamento e controllo in profondita' degli spettatori.