(all. 16 - art. 1)
                               Art. 16.
              Dispositivi di controllo degli spettatori
 
  Negli  impianti  con  capienza  superiore  a 30.000 spettatori deve
essere  previsto  un  impianto  televisivo  a  circuito  chiuso   che
consenta,  da  un  locale  appositamente  predisposto  e  presidiato,
l'osservazione delle zone destinate agli spettatori  e  dei  relativi
accessi all'impianto, con registrazione delle relative immagini.
  Il prefetto ha la facolta' di imporre l'adozione dei dispositivi di
cui  al  comma  precedente  anche  negli  impianti  aventi   capienza
inferiore a 30.000 e superiore a 10.000 spettatori, sentito il parere
della commissione provinciale di vigilanza  sui  locali  di  pubblico
spettacolo.
  L'autorita'  di  pubblica sicurezza, in occasione di manifestazioni
ritenute a rischio sotto il profilo  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica,   puo'   disporre   la   realizzazione   di  transennamenti
all'esterno   degli    impianti    per    l'adeguata    preselezione,
incolonnamento e controllo in profondita' degli spettatori.