(all. 16 - art. 1)
                              Art. 16.
  La rappresentanza della societa' di fronte ai terzi ed in  giudizio
spetta   al   presidente   del   consiglio   di   amministrazione  e,
disgiuntamente, a ciascuno degli amministratori delegati nei limiti e
con le modalita' previste dalla delega.
  Il presidente del consiglio  di  amministrazione,  o  in  mancanza,
assenza  o  impedimento  il vice presidente, ha il potere di agire da
solo e puo' nominare procuratori alle  liti  ovvero  procuratori  per
determinati atti ed operazioni o per categorie di atti ed operazioni.
  Gli  stessi  poteri  hanno  gli  amministratori delegati nei limiti
della delega conferita.