(Allegato XVI)
                                                         Allegato XVI 
 
                                               (articoli 24, 39 e 43) 
 
                       Documentazione tecnica 
 
Nella misura in cui siano rilevanti ai  fini  della  valutazione,  la
documentazione tecnica di cui all'articolo 6, comma 2 e  all'articolo
24 del presente decreto, contiene i seguenti elementi: 
a) una descrizione generale del tipo; 
b) i disegni di progettazione  e  fabbricazione,  nonche'  schemi  di
componenti, sottoinsiemi, circuiti e altri dati pertinenti; 
c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie  per  comprendere  tali
disegni e schemi e per comprendere il funzionamento del prodotto; 
d)  un  elenco  delle  norme  di  cui  all'articolo   13,   applicate
interamente o parzialmente, nonche' una descrizione  delle  soluzioni
adottate per rispondere ai requisiti  essenziali  qualora  non  siano
state applicate le norme di cui all'articolo13; 
e) i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati e
altri dati rilevanti; 
f) i risultati delle prove o i calcoli relativi  alla  stabilita'  di
cui all'allegato II, parte A, punto 3.2, del decreto  legislativo  n.
171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto,  e
i calcoli relativi alla  galleggiabilita'  di  cui  all'allegato  II,
parte A, punto 3.3, del decreto legislativo  n.  171  del  2005  come
sostituito dall'allegato I del presente decreto; 
g) i rapporti  di  prova  delle  emissioni  di  gas  di  scarico  che
dimostrano la conformita' all'allegato II, parte B,  sezione  2,  del
decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito  dall'allegato  I
del presente decreto; 
h) i rapporti di prova delle emissioni acustiche  che  dimostrino  la
conformita'  all'allegato  II,  parte  C,  sezione  1,  del   decreto
legislativo n. 171 del  2005  come  sostituito  dall'allegato  I  del
presente decreto.