Allegato XVI (articoli 24, 39 e 43) Documentazione tecnica Nella misura in cui siano rilevanti ai fini della valutazione, la documentazione tecnica di cui all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 24 del presente decreto, contiene i seguenti elementi: a) una descrizione generale del tipo; b) i disegni di progettazione e fabbricazione, nonche' schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti e altri dati pertinenti; c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e per comprendere il funzionamento del prodotto; d) un elenco delle norme di cui all'articolo 13, applicate interamente o parzialmente, nonche' una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo13; e) i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati e altri dati rilevanti; f) i risultati delle prove o i calcoli relativi alla stabilita' di cui all'allegato II, parte A, punto 3.2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, e i calcoli relativi alla galleggiabilita' di cui all'allegato II, parte A, punto 3.3, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto; g) i rapporti di prova delle emissioni di gas di scarico che dimostrano la conformita' all'allegato II, parte B, sezione 2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto; h) i rapporti di prova delle emissioni acustiche che dimostrino la conformita' all'allegato II, parte C, sezione 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.