Allegato XVI
(articoli 24, 39 e 43)
Documentazione tecnica
Nella misura in cui siano rilevanti ai fini della valutazione, la
documentazione tecnica di cui all'articolo 6, comma 2 e all'articolo
24 del presente decreto, contiene i seguenti elementi:
a) una descrizione generale del tipo;
b) i disegni di progettazione e fabbricazione, nonche' schemi di
componenti, sottoinsiemi, circuiti e altri dati pertinenti;
c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali
disegni e schemi e per comprendere il funzionamento del prodotto;
d) un elenco delle norme di cui all'articolo 13, applicate
interamente o parzialmente, nonche' una descrizione delle soluzioni
adottate per rispondere ai requisiti essenziali qualora non siano
state applicate le norme di cui all'articolo13;
e) i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati e
altri dati rilevanti;
f) i risultati delle prove o i calcoli relativi alla stabilita' di
cui all'allegato II, parte A, punto 3.2, del decreto legislativo n.
171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, e
i calcoli relativi alla galleggiabilita' di cui all'allegato II,
parte A, punto 3.3, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come
sostituito dall'allegato I del presente decreto;
g) i rapporti di prova delle emissioni di gas di scarico che
dimostrano la conformita' all'allegato II, parte B, sezione 2, del
decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I
del presente decreto;
h) i rapporti di prova delle emissioni acustiche che dimostrino la
conformita' all'allegato II, parte C, sezione 1, del decreto
legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del
presente decreto.