Appendice I (articolo 3, commi 2 e 4) Criteri per la zonizzazione del territorio 1. Nel processo di zonizzazione si deve procedere, in primo luogo, all'individuazione degli agglomerati e, successivamente, all'individuazione delle altre zone. 2. Esiste un agglomerato in due casi: - se vi e' un'area urbana oppure un insieme di aree urbane che distano tra loro non piu' di qualche chilometro, con la popolazione e/o la densita' di popolazione previste dal presente decreto. - se vi e' un'area urbana principale ed un insieme di aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico e dei servizi, con la popolazione e/o la densita' di popolazione previste dal presente decreto. 3. Le zone in relazione alle quali si rilevi la sussistenza dei requisiti previsti al punto 2 devono essere individuate come agglomerati. 4. Per gli inquinanti con prevalente o totale natura "secondaria" (il PM10, il PM2,5, gli ossidi di azoto e l'ozono), il processo di zonizzazione presuppone l'analisi delle caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, del carico emissivo e del grado di urbanizzazione del territorio, al fine di individuare le aree in cui una o piu' di tali caratteristiche sono predominanti nel determinare i livelli degli inquinanti. Tali aree devono essere accorpate in zone contraddistinte dall'omogeneita' delle caratteristiche predominanti. Le zone possono essere costituite anche da aree tra loro non contigue purche' omogenee sotto il profilo delle caratteristiche predominanti. Per esempio, e' possibile distinguere nel territorio le zone montane, le valli, le zone costiere, le zone ad alta densita' di urbanizzazione, le zone caratterizzate da elevato carico emissivo in riferimento ad uno o piu' specifici settori (ad esempio traffico e/o attivita' industriali), ecc. 5. Per gli ossidi di azoto, il PM10 ed il PM2,5 deve essere effettuata, preferibilmente, la stessa zonizzazione. 6. Per gli inquinanti "primari" (il piombo, il monossido di carbonio, gli ossidi di zolfo, il benzene, il benzo(a)pirene e i metalli), la zonizzazione deve essere effettuata in funzione del carico emissivo. 7. Nell'individuazione delle zone si deve fare riferimento, nella misura in cui cio' non contrasti con i criteri di cui ai punti 4-6, ai confini amministrativi degli enti locali. Per esempio, nel caso in cui il territorio regionale sia suddiviso, secondo il punto 4, in zona montana e zona di valle ed il territorio amministrativo di un comune ricada, per parti sostanziali, in entrambe, e' possibile delimitare le zone con una linea geografica di demarcazione identificata sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio piuttosto che utilizzare i confini amministrativi. 8. Nel caso in cui la zonizzazione non sia riferita, ai sensi del punto 7, ai confini amministrativi degli enti locali, il confine della zona deve essere individuato tramite apposite mappe (mediante "shape file"). 9. Le zonizzazioni effettuate in relazione ai diversi inquinanti devono essere tra loro integrate in modo tale che, laddove siano state identificate per un inquinante zone piu' ampie e per uno o altri inquinanti zone piu' ridotte, e' opportuno che le zone piu' ampie coincidano con l'accorpamento di quelle piu' ridotte. 10. La zonizzazione relativa alla valutazione della qualita' dell'aria con riferimento alla vegetazione ed agli ecosistemi non corrisponde necessariamente a quella relativa alla valutazione della qualita' dell'aria con riferimento alla salute umana. Ai fini di tale zonizzazione le regioni e le province autonome individuano zone sovraregionali ai sensi dell'articolo 3, comma 4.