(Appendice I)
                             Appendice I 
 
                                            (articolo 3, commi 2 e 4) 
 
             Criteri per la zonizzazione del territorio 
 
 
1. Nel processo di zonizzazione si deve procedere,  in  primo  luogo,
all'individuazione    degli    agglomerati    e,     successivamente,
all'individuazione delle altre zone. 
2. Esiste un agglomerato in due casi: 
- se vi e' un'area urbana  oppure  un  insieme  di  aree  urbane  che
distano tra loro non piu' di qualche chilometro, con  la  popolazione
e/o la densita' di popolazione previste dal presente decreto. 
- se vi e' un'area urbana principale ed un  insieme  di  aree  urbane
minori che dipendono da quella principale sul piano demografico e dei
servizi, con la popolazione e/o la densita' di  popolazione  previste
dal presente decreto. 
3. Le zone in relazione alle  quali  si  rilevi  la  sussistenza  dei
requisiti  previsti  al  punto  2  devono  essere  individuate   come
agglomerati. 
4. Per gli inquinanti con prevalente o totale natura "secondaria" (il
PM10, il PM2,5, gli ossidi  di  azoto  e  l'ozono),  il  processo  di
zonizzazione presuppone l'analisi delle caratteristiche orografiche e
meteo-climatiche, del carico emissivo e del grado  di  urbanizzazione
del territorio, al fine di individuare le aree in cui una o  piu'  di
tali caratteristiche sono  predominanti  nel  determinare  i  livelli
degli  inquinanti.  Tali  aree  devono  essere  accorpate   in   zone
contraddistinte dall'omogeneita' delle caratteristiche  predominanti.
Le zone possono essere costituite anche da aree tra loro non contigue
purche' omogenee sotto il profilo delle caratteristiche predominanti.
Per esempio, e' possibile distinguere nel territorio le zone montane,
le  valli,  le  zone  costiere,  le  zone   ad   alta   densita'   di
urbanizzazione, le zone caratterizzate da elevato carico emissivo  in
riferimento ad uno o piu' specifici settori (ad esempio traffico  e/o
attivita' industriali), ecc. 
5. Per gli  ossidi  di  azoto,  il  PM10  ed  il  PM2,5  deve  essere
effettuata, preferibilmente, la stessa zonizzazione. 
6. Per gli inquinanti "primari" (il piombo, il monossido di carbonio,
gli ossidi di zolfo, il benzene, il benzo(a)pirene e i  metalli),  la
zonizzazione deve essere effettuata in funzione del carico emissivo. 
7. Nell'individuazione delle zone si  deve  fare  riferimento,  nella
misura in cui cio' non contrasti con i criteri di cui ai  punti  4-6,
ai confini amministrativi degli enti locali. Per esempio, nel caso in
cui il territorio regionale sia suddiviso, secondo  il  punto  4,  in
zona montana e zona di valle ed il territorio  amministrativo  di  un
comune ricada, per  parti  sostanziali,  in  entrambe,  e'  possibile
delimitare  le  zone  con  una  linea  geografica   di   demarcazione
identificata  sulla  base  delle  caratteristiche   orografiche   del
territorio piuttosto che utilizzare i confini amministrativi. 
8. Nel caso in cui la zonizzazione non sia  riferita,  ai  sensi  del
punto 7, ai confini amministrativi  degli  enti  locali,  il  confine
della zona deve essere individuato tramite apposite  mappe  (mediante
"shape file"). 
9. Le zonizzazioni effettuate  in  relazione  ai  diversi  inquinanti
devono essere tra loro integrate in  modo  tale  che,  laddove  siano
state identificate per un inquinante zone piu'  ampie  e  per  uno  o
altri inquinanti zone piu' ridotte, e' opportuno  che  le  zone  piu'
ampie coincidano con l'accorpamento di quelle piu' ridotte. 
10.  La  zonizzazione  relativa  alla  valutazione   della   qualita'
dell'aria con riferimento alla vegetazione  ed  agli  ecosistemi  non
corrisponde necessariamente a quella relativa alla valutazione  della
qualita' dell'aria con riferimento alla salute umana. Ai fini di tale
zonizzazione le regioni  e  le  province  autonome  individuano  zone
sovraregionali ai sensi dell'articolo 3, comma 4.