Art. 5. Il progetto esecutivo e' redatto dal concessionario, secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche contenute nella progettazione di massima posta a base di gara, con l'osservanza delle norme per la compilazione dei progetti di opere (5) ............................, nel rispetto di tutte le norme tecniche e specialistiche vigenti in materia (opere in cemento armato, impianti termici, impianti elettrici, ecc.) nonche', ove prescritto, di quelle di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349. In particolare il progetto deve essere presentato completo dei seguenti elaborati (6): 1) .............................................................. 2) .............................................................. .) ................................................................ .) ................................................................ .) stima delle opere determinata applicando al computo metrico i prezzi unitari, di cui agli elenchi posti a base di gara, quali risultano a seguito dell'offerta del concessionario; nel caso sia necessario prevedere categorie di lavori i cui prezzi non sono contenuti in detti elenchi, il concessionario determina i nuovi prezzi secondo quanto prescritto dall'art. 21 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350; .) programma lavori redatto ai fini revisionali di cui al successivo articolo 6. (7) Qualora l'ammontare del progetto esecutivo superi, per comprovate ragioni, del 20% l'importo a base di gara, il progetto stesso potra' essere corredato, ove tecnicamente possibile, di uno o piu' stralci funzionali dell'intervento, ciascuno dei quali deve essere di importo non superiore a quello a base di gara, incrementato del 20% (venti per cento). In fase di elaborazione del progetto esecutivo e prima della sua approvazione, il concedente potra' richiedere varianti o modifiche al progetto, che il concessionario si impegna ad apportare nel nuovo termine assegnato senza richiedere alcun compenso o rimborso, salvo che le varianti o modifiche ordinate comportino l'esecuzione di ulteriori sondaggi e/o rilievi. Il progetto esecutivo delle opere e' redatto e firmato da uno o piu, tecnici, iscritti nei rispettivi albi professionali, abilitati all'esercizio della professione. Il progetto e' consegnato dal concessionario al concedente in...... ......... esemplari, nel termine di ........ giorni dalla firma della presente convenzione o in quello successivo come prorogato ai sensi del precedente comma 4. Nel termine stabilito il concessionario e' tenuto ad effettuare le prestazioni tecniche propedeutiche alla progettazione esecutiva, la progettazione esecutiva stessa, nonche' a conseguire i prescritti pareri, autorizzazioni e nulla osta salva la facolta' di richiedere una proroga, comprovando che gli eventuali ritardi non sono a lui imputabili. Sulla richiesta si pronuncia tempestivamente il concedente che, qualora ritenga giustificata la medesima, accorda la proroga e fissa nuovi termini. Il concedente, dopo l'approvazione del progetto esecutivo e sulla base dello stesso, ovvero di uno stralcio funzionale, predispone l'atto integrativo con il quale viene stabilita la consistenza delle opere da realizzare, il corrispettivo definitivo, nonche' le ulteriori specifiche condizioni, diritti ed obblighi tra le parti non disciplinati dalla presente convenzione e da osservare nella realizzazione della stessa.
(5) Inserire il riferimento alle norme dell'ente concedente o in mancanza: ".......... dello Stato che sono nell'attribuzione del Ministero dei lavori pubblici di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1895, cosi' come modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763,........". (6) Inserire l'elenco dei grafici e delle relazioni di calcolo da redigere per ogni opera ed impianto oggetto della concessione. (7) Voce da sopprimere qualora sia previsto il ricorso al prezzo chiuso di cui all'art. 33, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.