(all. 17 - art. 1)
                               Art. 5.
  Il  progetto  esecutivo  e'  redatto dal concessionario, secondo le
indicazioni e le prescrizioni tecniche contenute nella  progettazione
di  massima posta a base di gara, con l'osservanza delle norme per la
compilazione dei progetti di opere (5)  ............................,
nel  rispetto  di tutte le norme tecniche e specialistiche vigenti in
materia  (opere  in  cemento  armato,  impianti   termici,   impianti
elettrici, ecc.) nonche', ove prescritto, di quelle di cui alla legge
8 luglio 1986, n. 349.
  In  particolare  il  progetto  deve  essere presentato completo dei
seguenti elaborati (6):
  1)  ..............................................................
  2)  ..............................................................
.)  ................................................................
.)  ................................................................
.)  stima  delle  opere  determinata  applicando al computo metrico i
prezzi unitari, di cui agli elenchi  posti  a  base  di  gara,  quali
risultano  a  seguito  dell'offerta  del concessionario; nel caso sia
necessario prevedere categorie  di  lavori  i  cui  prezzi  non  sono
contenuti  in  detti  elenchi,  il  concessionario  determina i nuovi
prezzi secondo quanto prescritto dall'art. 21 del  regio  decreto  25
maggio 1895, n. 350;
.)  programma lavori redatto ai fini revisionali di cui al successivo
articolo 6. (7)
  Qualora  l'ammontare  del progetto esecutivo superi, per comprovate
ragioni, del 20% l'importo a base di gara, il progetto stesso  potra'
essere  corredato,  ove tecnicamente possibile, di uno o piu' stralci
funzionali dell'intervento, ciascuno dei quali deve essere di importo
non  superiore  a  quello a base di gara, incrementato del 20% (venti
per cento).
  In  fase  di  elaborazione del progetto esecutivo e prima della sua
approvazione, il concedente potra' richiedere varianti o modifiche al
progetto,  che  il  concessionario  si impegna ad apportare nel nuovo
termine assegnato senza richiedere alcun compenso o  rimborso,  salvo
che  le  varianti  o  modifiche  ordinate  comportino l'esecuzione di
ulteriori sondaggi e/o rilievi.
  Il  progetto  esecutivo  delle  opere e' redatto e firmato da uno o
piu, tecnici, iscritti nei rispettivi albi  professionali,  abilitati
all'esercizio della professione.
  Il progetto e' consegnato dal concessionario al concedente in......
......... esemplari, nel termine  di  ........   giorni  dalla  firma
della  presente  convenzione o in quello successivo come prorogato ai
sensi del precedente comma 4.
  Nel  termine stabilito il concessionario e' tenuto ad effettuare le
prestazioni tecniche propedeutiche alla progettazione  esecutiva,  la
progettazione  esecutiva  stessa,  nonche'  a conseguire i prescritti
pareri, autorizzazioni e nulla osta salva la facolta'  di  richiedere
una  proroga,  comprovando  che  gli eventuali ritardi non sono a lui
imputabili.
  Sulla  richiesta  si  pronuncia  tempestivamente il concedente che,
qualora ritenga giustificata la medesima, accorda la proroga e  fissa
nuovi termini.
  Il  concedente,  dopo l'approvazione del progetto esecutivo e sulla
base dello stesso, ovvero  di  uno  stralcio  funzionale,  predispone
l'atto  integrativo con il quale viene stabilita la consistenza delle
opere  da  realizzare,  il  corrispettivo  definitivo,   nonche'   le
ulteriori specifiche condizioni, diritti ed obblighi tra le parti non
disciplinati  dalla  presente  convenzione  e  da   osservare   nella
realizzazione della stessa.
 
             (5)   Inserire   il  riferimento  alle  norme  dell'ente
          concedente o in mancanza: ".......... dello Stato che  sono
          nell'attribuzione  del Ministero dei lavori pubblici di cui
          al  decreto  ministeriale  29  maggio  1895,   cosi'   come
          modificato  dal  decreto  legislativo  del Capo provvisorio
          dello Stato 15 luglio 1947, n. 763,........".
             (6)  Inserire  l'elenco dei grafici e delle relazioni di
          calcolo da redigere per  ogni  opera  ed  impianto  oggetto
          della concessione.
             (7)  Voce  da sopprimere qualora sia previsto il ricorso
          al prezzo chiuso di cui all'art. 33, comma 4,  della  legge
          28 febbraio 1986, n.  41.