Art. 14. 1. Si applica l'art. 13 anche alla costruzione e all'esercizio di: a) modifiche delle centrali turbogas; b) modifiche delle centrali termoelettriche esistenti; c) modifiche delle centrali termoelettriche in costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. 2. Per le modifiche comportanti incrementi di potenza elettrica e per la costruzione di centrali turbogas si applica l'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393. 3. Le modifiche che non rientrano nella definizione di cui all'art. 2 non richiedono per la loro esecuzione ne' le autorizzazioni di cui alle presenti disposizioni, ne' la concessione edilizia comunale, ne' altre autorizzazioni previste dalla legislazione regionale.
Art. 14: L'art. 15 della legge n. 393/1975 e' riportato nella nota all'art. 9 del presente allegato IV.