Art. 14.
1. Si applica l'art. 13 anche alla costruzione e all'esercizio di:
a) modifiche delle centrali turbogas;
b) modifiche delle centrali termoelettriche esistenti;
c) modifiche delle centrali termoelettriche in costruzione alla
data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
2. Per le modifiche comportanti incrementi di potenza elettrica e
per la costruzione di centrali turbogas si applica l'art. 15 della
legge 2 agosto 1975, n. 393.
3. Le modifiche che non rientrano nella definizione di cui all'art.
2 non richiedono per la loro esecuzione ne' le autorizzazioni di cui
alle presenti disposizioni, ne' la concessione edilizia comunale, ne'
altre autorizzazioni previste dalla legislazione regionale.
Art. 14:
L'art. 15 della legge n. 393/1975 e' riportato nella
nota all'art. 9 del presente allegato IV.