(all. 17 - art. 1)
                               Art. 14.
  1.  Si applica l'art. 13 anche alla costruzione e all'esercizio di:
    a) modifiche delle centrali turbogas;
    b) modifiche delle centrali termoelettriche esistenti;
    c)  modifiche  delle centrali termoelettriche in costruzione alla
data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
  2.  Per  le modifiche comportanti incrementi di potenza elettrica e
per la costruzione di centrali turbogas si applica  l'art.  15  della
legge 2 agosto 1975, n. 393.
  3. Le modifiche che non rientrano nella definizione di cui all'art.
2 non richiedono per la loro esecuzione ne' le autorizzazioni di  cui
alle presenti disposizioni, ne' la concessione edilizia comunale, ne'
altre autorizzazioni previste dalla legislazione regionale.
 
          Art. 14:
             L'art.  15  della  legge  n. 393/1975 e' riportato nella
          nota all'art.  9 del presente allegato IV.