(all. 17 - art. 1)
                               Art. 17.
                          Recinzioni esterne
 
  Gli  impianti  all'aperto di capacita' superiore a 5.000 spettatori
devono avere una recinzione  esterna,  costituita  da  materiale  non
combustibile di altezza non inferiore a 2,50 m in grado di sopportare
una spinta orizzontale non inferiore a 80  kg/m  applicata  al  punto
piu' alto.
  La  recinzione deve essere munita di varchi in corrispondenza delle
uscite dell'impianto.
  Ogni  varco,  che  deve  avere almeno larghezza pari a quella della
corrispondente uscita dell'impianto, puo' essere munito  di  cancelli
che devono rimanere aperti durante le manifestazioni.
  La  suddivisione  in  settori  di  cui all'art. 8 e quella prevista
dall'art. 9 per quanto concerne l'indipendenza  del  sistema  di  vie
d'uscita  per  la  zona  spettatori e per la zona attivita' sportive,
deve  essere  mantenuta  con  le  stesse  caratteristiche  fino  alla
predetta recinzione esterna.