Allegato XVII
(articolo 20)
Modulo C1
Conformita' al tipo basata sul controllo interno sulla produzione
unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale
1. La conformita' al tipo basata sul controllo interno sulla
produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale, e'
la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il
fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4, e
garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che i
prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato
d'esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni del presente
decreto.
2. Fabbricazione
Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinche' i processi
di fabbricazione e di controllo garantiscano la conformita' dei
prodotti al tipo omologato descritto nel certificato dell'esame UE
per tipo e alle prescrizioni del presente decreto.
3. Controlli sul prodotto
Per ogni singolo prodotto fabbricato, il fabbricante effettua, o fa
effettuare in sua vece, una o piu' prove su uno o piu' aspetti
specifici del prodotto stesso per verificarne la conformita' alle
relative prescrizioni del presente decreto. Le prove sono effettuate
sotto la responsabilita' di un organismo notificato, scelto dal
fabbricante. Se le prove sono effettuate durante il processo di
fabbricazione il fabbricante appone, sotto la responsabilita' di tale
organismo, il numero d'identificazione di quest'ultimo.
4. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita'
4.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformita'
quale prevista nel presente decreto a ogni singolo prodotto conforme
al tipo descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle
prescrizioni del presente decreto.
4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita'
per un modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorita'
nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato
immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' indica il
modello del prodotto per cui e' stata compilata. Una copia di tale
dichiarazione e' messa a disposizione delle autorita' competenti su
richiesta.
5. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi di cui al punto 4 spettanti al fabbricante possono
essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del
fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati
nel mandato.