Art. 6. Il concedente comunica l'avvenuta approvazione del progetto esecutivo al concessionario, invitandolo per la stipula dell'atto integrativo in un termine a tal fine stabilito. L'importo dell'atto integrativo (8).
(8) Inserire, a scelta del concedente, una delle seguenti disposizioni: "... e' sottoposto alla eventuale revisione prezzi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41."; "... e' fisso ed invariabile ed e' definitivamente determinato con l'applicazione dell'art. 33, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in quanto non soggetto a revisione prezzi.".