(all. 18 - art. 1)
                               Art. 6.
  Il   concedente   comunica  l'avvenuta  approvazione  del  progetto
esecutivo al concessionario, invitandolo  per  la  stipula  dell'atto
integrativo in un termine a tal fine stabilito.
  L'importo dell'atto integrativo (8).
 
             (8)   Inserire,  a  scelta  del  concedente,  una  delle
          seguenti disposizioni:
              "...  e'  sottoposto alla eventuale revisione prezzi di
          cui all'art. 33, comma 3, della legge 28 febbraio 1986,  n.
          41.";
              "...  e'  fisso  ed  invariabile  ed e' definitivamente
          determinato con l'applicazione dell'art. 33, comma 4, della
          legge  28  febbraio  1986,  n. 41, in quanto non soggetto a
          revisione prezzi.".