(all. 18 - art. 1)
                               Art. 15.
  1. Le amministrazioni pubbliche debbono adottare gli atti d'intesa,
le autorizzazioni, le approvazioni,  i  nulla  osta  e  i  pareri  di
rispettiva  competenza,  non  previsti  dalle  presenti disposizioni,
entro il termine di giorni 90 a decorrere dalla data  della  relativa
richiesta.
  2.  Decorso  infruttuosamente  il  termine  di  cui al comma 1 o in
presenza di atti sfavorevoli, si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 6.