(all. 18 - art. 1)
                               Art. 18.
                         Impianti antincendio
 
  Gli impianti all'aperto con capienza superiore a 5.000 spettatori e
quelli al chiuso con capienza superiore  a  1.000  spettatori  devono
essere  provvisti  di  impianti  antincendio con idranti in numero ed
ubicazione  tali   da   consentire   l'intervento   in   ogni   punto
dell'impianto.