(all. 18 - art. 1)
                               Art. 18.
   L'assuntore  deve  dare  la  dimostrazione  degli acquisti e delle
vendite   del   burro   effettuate   nel   corso    dell'espletamento
dell'incarico  affidatogli  secondo le prescrizioni e nei termini che
saranno determinati nell'apposita convenzione.