Art. 16.
1. I pareri espressi in base alle presenti disposizioni si
intendono sostitutivi di quelli previsti dalle particolari
autorizzazioni prescritte per le seguenti opere o attivita' dalla
normativa a fianco di ciascuna indicata:
a) deposito olii combustibili ed oleodotto (legge
8 febbraio 1934, n. 367; regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303);
b) opere di presa e scarico acqua di raffreddamento (regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327; decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775; regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285);
c) opere portuali (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328).
Art. 16:
- La legge n. 367/1934, che ha convertito il R.D.L. 2
novembre 1933, n. 1741, riguarda: "Disciplina
dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della
distribuzione degli olii minerali e dei carburanti".
- Il R.D. n. 1303/1934 approva il regolamento per
l'esecuzione del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741.
- Il R.D. n. 327/1942 approva il testo definitivo del
codice della navigazione.
- Il D.P.R n. 328/1952 approva il regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione.
- Il R.D. n. 1775/1933 approva il testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.
- Il R.D. n. 1285/1920 approva il regolamento per le
derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche.