(all. 19 - art. 1)
                               Art. 16.
  1.  I  pareri  espressi  in  base  alle  presenti  disposizioni  si
intendono  sostitutivi   di   quelli   previsti   dalle   particolari
autorizzazioni  prescritte  per  le  seguenti opere o attivita' dalla
normativa a fianco di ciascuna indicata:
    a) deposito olii combustibili ed oleodotto (legge
8 febbraio 1934, n. 367; regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303);
    b)  opere  di  presa  e  scarico  acqua  di raffreddamento (regio
decreto  30  marzo  1942,  n.  327;  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  15 febbraio 1952, n. 328; regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775; regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285);
    c)  opere  portuali (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328).
 
          Art. 16:
             -  La  legge  n. 367/1934, che ha convertito il R.D.L. 2
          novembre   1933,    n.    1741,    riguarda:    "Disciplina
          dell'importazione,  della lavorazione, del deposito e della
          distribuzione degli olii minerali e dei carburanti".
             -  Il  R.D.  n.  1303/1934  approva  il  regolamento per
          l'esecuzione del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741.
             -  Il  R.D.  n. 327/1942 approva il testo definitivo del
          codice della navigazione.
             -  Il  D.P.R  n.  328/1952  approva  il  regolamento per
          l'esecuzione del codice della navigazione.
             -  Il  R.D.  n.  1775/1933  approva il testo unico delle
          disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.
             -  Il  R.D.  n.  1285/1920 approva il regolamento per le
          derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche.