Art. 16. 1. I pareri espressi in base alle presenti disposizioni si intendono sostitutivi di quelli previsti dalle particolari autorizzazioni prescritte per le seguenti opere o attivita' dalla normativa a fianco di ciascuna indicata: a) deposito olii combustibili ed oleodotto (legge 8 febbraio 1934, n. 367; regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303); b) opere di presa e scarico acqua di raffreddamento (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285); c) opere portuali (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328).
Art. 16: - La legge n. 367/1934, che ha convertito il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, riguarda: "Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti". - Il R.D. n. 1303/1934 approva il regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741. - Il R.D. n. 327/1942 approva il testo definitivo del codice della navigazione. - Il D.P.R n. 328/1952 approva il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. - Il R.D. n. 1775/1933 approva il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. - Il R.D. n. 1285/1920 approva il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche.