Art. 19. Disposizioni particolari per impianti con capienza non superiore a 100 persone complessive (spettatori - praticanti - addetti). L'indicazione circa il numero complessivo delle persone che puo' contenere l'impianto deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilita' del titolare dell'attivita'. Gli impianti devono essere provvisti di non meno di due uscite di cui almeno una di larghezza non inferiore a due moduli; per la seconda uscita e' consentita la larghezza non inferiore a 0,80 m. Devono osservarsi le disposizioni contenute negli articoli 5, 6 e 15 delle presenti norme. Per impianti con capienza non superiore a 50 persone e' consentito l'impiego di coperture pressostatiche realizzate con materiali aventi caratteristiche di reazione al fuoco conformi alle norme del Ministero dell'interno per i locali di pubblico spettacolo (art. 4 del decreto ministeriale 6 luglio 1983). Devono essere previsti adeguati sostegni in grado di impedire il rischio del repentino abbattimento in caso di caduta di pressione. Per le disposizioni igienico-sanitarie si rimanda a quanto stabilito dalle autorita' competenti.