(all. 19 - art. 1)
                               Art. 19.
Disposizioni particolari per impianti con capienza non superiore a
   100 persone complessive (spettatori - praticanti - addetti).
 
  L'indicazione  circa  il  numero complessivo delle persone che puo'
contenere  l'impianto  deve  risultare  da   apposita   dichiarazione
rilasciata sotto la responsabilita' del titolare dell'attivita'.
  Gli  impianti  devono essere provvisti di non meno di due uscite di
cui almeno una di larghezza  non  inferiore  a  due  moduli;  per  la
seconda uscita e' consentita la larghezza non inferiore a 0,80 m.
  Devono  osservarsi  le disposizioni contenute negli articoli 5, 6 e
15 delle presenti norme.
  Per  impianti con capienza non superiore a 50 persone e' consentito
l'impiego di coperture pressostatiche realizzate con materiali aventi
caratteristiche   di  reazione  al  fuoco  conformi  alle  norme  del
Ministero dell'interno per i locali di pubblico  spettacolo  (art.  4
del decreto ministeriale 6 luglio 1983).
  Devono  essere  previsti  adeguati sostegni in grado di impedire il
rischio del repentino abbattimento in caso di caduta di pressione.
  Per   le   disposizioni  igienico-sanitarie  si  rimanda  a  quanto
stabilito dalle autorita' competenti.