(all. 19 - art. 1)
                              Art. 19.
   Su  parere  della  commissione  di verifica, l'Amministrazione dei
monopoli di Stato ha facolta'  di  richiedere  al  Consorzio  l'invio
temporaneo  di  personale  tecnico  specializzato presso le fabbriche
consorziate i cui prodotti vengano giudicati di qualita'  non  idonea
al consumo, per piu' di due volte nell'anno solare.
   Se  malgrado  tale  intervento, la cui durata non puo' superare un
semestre, i  fiammiferi  risultino  ancora  non  idonei  all'uso,  la
fabbrica  e'  dichiarata  dal  Ministro  delle  finanze  non idonea a
produrre e quindi chiusa senza indennizzo.
   Avverso tale decisione e' ammesso ricorso  al  comitato  arbitrale
previsto dall'art. 12.
   Le  spese  relative  al  temporaneo  invio presso le fabbriche del
personale tecnico specializzato gravano in parti uguali sul Consorzio
e sulla fabbrica interessata.