Art. 19. Su parere della commissione di verifica, l'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facolta' di richiedere al Consorzio l'invio temporaneo di personale tecnico specializzato presso le fabbriche consorziate i cui prodotti vengano giudicati di qualita' non idonea al consumo, per piu' di due volte nell'anno solare. Se malgrado tale intervento, la cui durata non puo' superare un semestre, i fiammiferi risultino ancora non idonei all'uso, la fabbrica e' dichiarata dal Ministro delle finanze non idonea a produrre e quindi chiusa senza indennizzo. Avverso tale decisione e' ammesso ricorso al comitato arbitrale previsto dall'art. 12. Le spese relative al temporaneo invio presso le fabbriche del personale tecnico specializzato gravano in parti uguali sul Consorzio e sulla fabbrica interessata.