(all. 2 - art. 1)
                                                           Allegato B

   SCHEDA PRELIMINARE DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
(Da  inviare  al DAGL e al Nucleo nella prima fase di predisposizione
                    di uno schema di intervento):

      a) ambito    dell'intervento,    con    particolare    riguardo
all'individuazione  delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e
dei soggetti coinvolti
        confini   soggettivi   e   oggettivi   entro  i  quali  opera
l'intervento normativo proposto;
        individuazione  dei  "soggetti  destinatari"  che sono quelli
compresi  nelle  categorie  direttamente  menzionate  nello schema di
intervento normativo;
        individuazione  degli eventuali "soggetti coinvolti" cioe' le
categorie socio-economiche sulle quali l'intervento avra' comunque un
effetto;
      b) esigenze  sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle
amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo
        motivazione  della necessita' dell'intervento: aspettative di
chi  manifesta  le  esigenze  e di quelle dei potenziali destinatari,
anche differenziandole dagli obiettivi che si pone l'amministrazione;
        individuazione  di  esigenze  e  aspettative anche attraverso
procedure  di  consultazione  pubblica trasparenti e aperte a tutti i
potenziali   destinatari,   come   quella  dell'Osservatorio  per  la
semplificazione  istituito  ai  sensi  dell'art. 1, comma 2, legge n.
50/1999;
      c) obiettivi  generali  e specifici, immediati e di medio/lungo
periodo
        indicazione,  sulla  base  delle esigenze di cui alla lettera
b), degli obiettivi del provvedimento, della loro portata (generale o
specifica),  dei  rapporti tra gli obiettivi medesimi, dell'orizzonte
temporale in cui i risultati auspicati dovrebbero manifestarsi;
      d) presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria,
economica e sociale
        presupposti  organizzativi:  condizioni  necessarie  per  una
corretta   attuazione   dell'intervento   normativo  da  parte  delle
amministrazioni   pubbliche,   delle   strutture   intermedie  e  dei
destinatari.   La   carenza   di   tali  condizioni  costituisce  una
"criticita'" (vedasi n. 5);
        presupposti   finanziari:   disponibilita'  di  bilancio  per
l'attuazione dell'intervento;
        presupposti  economici:  esistenza  di ricadute su uno o piu'
settori   economici   non  direttamente  ricomprese  negli  obiettivi
dell'intervento;
        presupposti sociali: esistenza di ricadute di natura sociale;
      e) aree di "criticita'"
        vincoli  per  i  quali  non v'e' una ragionevole certezza che
possano  essere  superati  con  un  costo  accettabile.  Le  aree  di
criticita'  incorporano  una quota non trascurabile di rischio per il
buon  fine  dell'intervento  normativo  proposto. Caso particolare ed
importante  di  criticita'  e' quello delle condizioni il cui mancato
soddisfacimento     provoca    il    fallimento    degli    obiettivi
dell'intervento;
      f) opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie
        valutazione delle opzioni regolatorie possibili;
        valutazione,  in  primo  luogo,  della  cosi'  detta "opzione
nulla",  cioe'  dell'alternativa  di  lasciare immutata la situazione
esistente:  talvolta  una  migliore attuazione della regolamentazione
esistente puo' rivelarsi la soluzione migliore;
        valutazione   di   opzioni   che  non  richiedono  interventi
regolamentari  o  legislativi in senso stretto: adozione di codici di
autoregolamentazione,  azioni  di  politica  economica, emanazione di
direttive esplicative o informative;
      g) strumento tecnico normativo eventualmente piu' appropriato
        accertata   e   motivata   l'inevitabilita'   dell'intervento
regolatorio,  considerazione  delle  possibili  opzioni tra i diversi
livelli  regolatori (ad esempio, un intervento sulle fonti primarie -
e  di che tipo: disegno di legge, decreto legislativo o decreto-legge
-  o  su  quelle  secondarie  -  e  con  che  tipo di regolamento: di
delegificazione, governativo, ministeriale, etc.).