(Accordo medici specialisti ambulatoriali Allegato n. 1 Protocollo-art. 4)
            Art. 4 - Massimale orario ed incompatibilita' 
 
 
1. Ferme restando le incompatibilita' di cui all'art. 48, n. 6, della
legge n. 833/78, e dell'art. 4, comma 7, della legge n.  412/91,  gli
incarichi di cui all'art. 1, comma 2, sono conferiti  per  un  orario
massimo settimanale non  superiore  a  28  ore,  raggiungibile  anche
mediante  incarichi  presso  piu'  Aziende  sanitarie  presenti   sul
territorio regionale. 
 
 
2. Gli incarichi di cui al comma che precede non sono compatibili: 
a) con la titolarita' dei seguenti rapporti  di  convenzione  con  il
   S.S.N. o altre istituzioni pubbliche: assistenza primaria (DPR  n.
   484/96, Capo II, e successivi accordi), pediatria di libera scelta
   (DPR n. 613/96 e successivi accordi), specialistica  ambulatoriale
   (DPR n. 500/96 e successivi accordi); 
b) con un rapporto di lavoro dipendente intrattenuto con un datore di
lavoro pubblico o privato; 
c) con un rapporto di accreditamento con il SSN; 
d) con l'incarico di direttore sanitario o di responsabile di  branca
   presso  una  struttura  accreditata  con  il  SSN  e  soggetta  ad
   autorizzazione sanitaria. 
 
 
3.  Le  incompatibilita'  di  cui  sopra  non  operano   qualora   lo
specialista le rimuova per la durata degli incarichi di cui al  comma
1.