Art. 4 - Massimale orario ed incompatibilita' 1. Ferme restando le incompatibilita' di cui all'art. 48, n. 6, della legge n. 833/78, e dell'art. 4, comma 7, della legge n. 412/91, gli incarichi di cui all'art. 1, comma 2, sono conferiti per un orario massimo settimanale non superiore a 28 ore, raggiungibile anche mediante incarichi presso piu' Aziende sanitarie presenti sul territorio regionale. 2. Gli incarichi di cui al comma che precede non sono compatibili: a) con la titolarita' dei seguenti rapporti di convenzione con il S.S.N. o altre istituzioni pubbliche: assistenza primaria (DPR n. 484/96, Capo II, e successivi accordi), pediatria di libera scelta (DPR n. 613/96 e successivi accordi), specialistica ambulatoriale (DPR n. 500/96 e successivi accordi); b) con un rapporto di lavoro dipendente intrattenuto con un datore di lavoro pubblico o privato; c) con un rapporto di accreditamento con il SSN; d) con l'incarico di direttore sanitario o di responsabile di branca presso una struttura accreditata con il SSN e soggetta ad autorizzazione sanitaria. 3. Le incompatibilita' di cui sopra non operano qualora lo specialista le rimuova per la durata degli incarichi di cui al comma 1.