(Accordo medici specialisti ambulatoriali Allegato n. 1 Protocollo-art. 6)
  Art. 6 - Durata, rinnovo, sospensione e risoluzione del rapporto 
 
 
1. Il rapporto di lavoro e' a tempo determinato con la durata di  cui
all'art. 1, comma 4, ed e' immediatamente rinnovabile. 
 
 
2. L'Azienda, qualora non intenda rinnovare l'incarico conferito allo
specialista   alla   scadenza   prevista,   ne   da'    comunicazione
all'interessato,  a  mezzo  lettera  raccomandata   con   avviso   di
ricevimento, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine. 
 
 
3. Il rapporto e' sospeso nel caso di sospensione  dello  specialista
dall'esercizio della libera professione  o  in  caso  d'emissione  di
mandato od ordine di custodia cautelare. 
 
 
4.  Il  rapporto  e'  risolto  senza   obbligo   di   preavviso   per
cancellazione o radiazione dello specialista dall'Albo professionale. 
 
 
5. Il rapporto e' altresi' risolto: 
- qualora lo specialista si sia reso responsabile di  gravi  mancanze
  di  ordine  disciplinare  ai  sensi   dell'art.   14   dell'Accordo
  Collettivo  Nazionale   o   di   gravi   inadempienze   di   natura
  contrattuale,   e/o   professionale    formalmente    contestategli
  dall'Azienda,  ovvero  qualora  accumuli   assenze   dal   servizio
  eccedenti il limite massimo previsto dall'art. 7; 
- per sopravvenute incompatibilita' ai sensi dell'art. 4; 
- per sopravvenuta incapacita' psico-fisica  accertata  dal  collegio
  medico di cui all'art. 6, comma 4, lett. f) dell'Accordo Collettivo
  Nazionale. 
 
 
6. Avverso il provvedimento di risoluzione contrattuale per i  motivi
di cui al comma 5, lo specialista, entro 10 giorni dalla notifica del
provvedimento, ha facolta' di produrre le proprie controdeduzioni  al
Direttore Generale dell'Azienda, il  quale  decide  inappellabilmente
entro i 15 giorni successivi. 
 
 
7. Per tutta la durata  della  procedura  prevista  al  comma  6,  lo
specialista  e'  sospeso  dal  servizio  e   non   percepisce   alcun
trattamento economico. 
 
 
8. Qualora la decisione dell'Azienda sia favorevole allo specialista,
il medesimo viene reintegrato nell'incarico,  la  cui  durata  verra'
prolungata tenendo conto del periodo di sospensione. 
 
 
9. E' data facolta'  allo  specialista  di  chiedere  la  risoluzione
anticipata del rapporto con un preavviso di trenta giorni.