Art. 9 - Visite specialistiche domiciliari 1. Le Aziende possono erogare visite specialistiche domiciliari nell'ambito dell'assistenza domiciliare programmata (ADI), nelle residenze assistenziali, negli hospice e nelle strutture residenziali e semiresidenziali anche alternative al ricovero ospedaliero, e nelle strutture ospedaliere mediante gli specialisti di cui al presente "Protocollo aggiuntivo". 2. All'atto della pubblicazione di cui all'art. 3 e' specificata la necessita' di eseguire anche le visite domiciliari indicando la media settimanale, presumibile o predeterminata, delle stesse. 3. Qualora sia necessaria solo attivita' specialistica domiciliare viene pubblicato, con le modalita' di cui all'art. 3, il numero medio settimanale, presumibile o predeterminato, delle visite specialistiche domiciliari. 4. Qualora l'attivita' specialistica domiciliare sia svolta in modo esclusivo, il rimborso delle spese di accesso e' determinato con specifico accordo tra Azienda e Organizzazioni sindacali di cui all'art. 20 comma 12 dell'Accordo nazionale. Per gli accessi svolti fuori dal Comune di attivita' ambulatoriale, viene corrisposto il rimborso di cui all'art. 35 dell'Accordo nazionale. 5. Per ogni visita spetta allo specialista un compenso forfettario omnicomprensivo di L. 50.000, piu' il contributo ENPAM.