(Accordo medici specialisti ambulatoriali Allegato n. 1 Protocollo-art. 9)
             Art. 9 - Visite specialistiche domiciliari 
 
 
1. Le  Aziende  possono  erogare  visite  specialistiche  domiciliari
nell'ambito  dell'assistenza  domiciliare  programmata  (ADI),  nelle
residenze assistenziali, negli hospice e nelle strutture residenziali
e semiresidenziali anche alternative al ricovero ospedaliero, e nelle
strutture ospedaliere mediante gli specialisti  di  cui  al  presente
"Protocollo aggiuntivo". 
 
 
2. All'atto della pubblicazione di cui all'art. 3 e'  specificata  la
necessita' di eseguire anche le visite domiciliari indicando la media
settimanale, presumibile o predeterminata, delle stesse. 
 
 
3. Qualora sia necessaria solo  attivita'  specialistica  domiciliare
viene pubblicato, con le modalita' di cui all'art. 3, il numero medio
settimanale,   presumibile    o    predeterminato,    delle    visite
specialistiche domiciliari. 
 
 
4. Qualora l'attivita' specialistica domiciliare sia svolta  in  modo
esclusivo, il rimborso delle spese  di  accesso  e'  determinato  con
specifico accordo tra  Azienda  e  Organizzazioni  sindacali  di  cui
all'art. 20 comma 12 dell'Accordo nazionale. Per gli  accessi  svolti
fuori dal Comune di attivita'  ambulatoriale,  viene  corrisposto  il
rimborso di cui all'art. 35 dell'Accordo nazionale. 
 
 
5. Per ogni visita spetta allo specialista  un  compenso  forfettario
omnicomprensivo di L. 50.000, piu' il contributo ENPAM.