(Protocollo - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
                              Sanzioni 
 
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie  per  assicurare
che  i  comportamenti  di  cui  agli  articoli  2  e  3,  nonche'  la
complicita' e  l'istigazione  relativa  e  tali  comportamenti  siano
passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate  e  dissuasive,
comprendenti, almeno nei casi gravi, pene  privative  della  liberta'
che possono comportare l'estradizione. 
 
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'esercizio, da  parte  delle
autorita' competenti,  dei  poteri  disciplinari  nei  confronti  dei
funzionari   nazionali   o   dei   funzionari    comunitari.    Nella
determinazione della sanzione penale da infliggere, le  giurisdizioni
nazionali  possono  prendere  in  considerazione,  conformemente   ai
principi del loro diritto nazionale, qualsiasi sanzione  disciplinare
gia' inflitta alle stessa persona per lo stesso comportamento.