ARTICOLO 5 Sanzioni 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che i comportamenti di cui agli articoli 2 e 3, nonche' la complicita' e l'istigazione relativa e tali comportamenti siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti, almeno nei casi gravi, pene privative della liberta' che possono comportare l'estradizione. 2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'esercizio, da parte delle autorita' competenti, dei poteri disciplinari nei confronti dei funzionari nazionali o dei funzionari comunitari. Nella determinazione della sanzione penale da infliggere, le giurisdizioni nazionali possono prendere in considerazione, conformemente ai principi del loro diritto nazionale, qualsiasi sanzione disciplinare gia' inflitta alle stessa persona per lo stesso comportamento.