(Protocollo - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
                             Competenza 
 
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la
sua competenza sugli  illeciti  da  esso  costituiti  a  norma  degli
articoli 2, 3 e 4 nei casi in cui: 
 
a) l'illecito e' commesso, in tutto o in parte, nel suo territorio, 
 
b) l'autore dell'illecito e' un suo cittadino o un suo funzionario, 
 
c) l'illecito e' commesso nei confronti di una delle persone  di  cui
all'articolo 1, o i di  uno  dei  membri  delle  istituzioni  di  cui
all'articolo 4, paragrafo 2, che e' suo cittadino, 
 
d)l'autore dell'illecito e' un funzionario comunitario al servizio di
un'istituzione delle Comunita' europee o di un  organismo  costituito
secondo i trattati che istituiscono le Comunita' europea,  e  che  ha
sede nello Stato membro interessato. 
 
2. Qualsiasi Stato membro puo' dichiarare, all'atto della notifica di
cui all'articolo 9, paragrafo 2, che non applica o che  applica  solo
in particolari casi o condizioni una o piu' norme  di  competenza  di
cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).