ARTICOLO 7 Rapporto con la convenzione 1. Le disposizioni dell'articolo 3, dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4 e dell'articolo 6 della convenzione si applicano come se vi fosse un riferimento alle condotte di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente protocollo. 2. Si applicano altresi' al presente protocollo le seguenti disposizioni della convenzione: - l'articolo 7, fermo restando che, salvo indicazione contraria all'atto della notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del presente protocollo, qualsiasi dichiarazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 della convenzione vale anche per il presente protocollo, - l'articolo 9, - l'articolo 10.