(Protocollo - art. 7)
                             ARTICOLO 7 
                     Rapporto con la convenzione 
 
1. Le disposizioni dell'articolo 3, dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e
4 e dell'articolo 6 della convenzione si applicano come se  vi  fosse
un riferimento alle condotte di cui  agli  articoli  2,  3  e  4  del
presente protocollo. 
 
2.  Si  applicano  altresi'  al  presente  protocollo   le   seguenti
disposizioni della convenzione: 
 
- l'articolo 7,  fermo  restando  che,  salvo  indicazione  contraria
all'atto della notifica  di  cui  all'articolo  9,  paragrafo  2  del
presente protocollo, qualsiasi dichiarazione ai  sensi  dell'articolo
7,  paragrafo  2  della  convenzione  vale  anche  per  il   presente
protocollo, 
- l'articolo 9, 
- l'articolo 10.