ARTICOLO 8 Corte di giustizia 1. Qualsiasi controversia tra Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente protocollo deve, in una prima fase, essere esaminata in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione. Se entro sei mesi non si e' potuto trovare una soluzione, la Corte di giustizia delle Comunita' europee puo' essere adita da una delle parti della controversia. 2. Qualsiasi controversia, relativa all'articolo 1, ad eccezione del punto 1, lettera c), e agli articoli 2, 3, 4 e all'articolo 7, paragrafo 2, terzo trattino del presente protocollo, tra uno o piu' Stati membri e la Commissione delle Comunita' europee che non sia stato possibile risolvere mediante negoziato puo' essere sottoposta alla Corte di giustizia delle Comunita' europee.