(Protocollo - art. 8)
                             ARTICOLO 8 
                         Corte di giustizia 
 
1.   Qualsiasi   controversia   tra   Stati    membri    in    merito
all'interpretazione o all'applicazione del presente protocollo  deve,
in una prima fase, essere esaminata in sede di Consiglio  secondo  la
procedura di cui al titolo VI del trattato  sull'Unione  europea,  al
fine di giungere ad una soluzione. 
 
Se entro sei mesi non si e' potuto trovare una soluzione, la Corte di
giustizia delle Comunita' europee puo'  essere  adita  da  una  delle
parti della controversia. 
 
2. Qualsiasi controversia, relativa all'articolo 1, ad eccezione  del
punto 1, lettera c), e agli  articoli  2,  3,  4  e  all'articolo  7,
paragrafo 2, terzo trattino del presente protocollo, tra uno  o  piu'
Stati membri e la Commissione delle Comunita'  europee  che  non  sia
stato possibile risolvere mediante negoziato puo'  essere  sottoposta
alla Corte di giustizia delle Comunita' europee.