ALLEGATO II PARTE A Le tecniche o metodologie di modificazione genetica di cui all'articolo 3, comma I, sono: 1) mutagenesi; 2) fusione cellulare (compresa la fusione di protoplasti) di specie procariotiche che scambiano materiale genetico mediante processi fisiologici noti; 3) fusione cellulare (compresa la fusione del protoplasti) di cellule di qualsiasi specie eucariotica, compresa la produzione di ibridomi e la fusione di cellule vegetali; 4) autoclonazione consistente nell'eliminazione di sequenze di acido nucleico da una cellula di un organismo che puo' essere seguita o meno dal reinserimento in tutto o in parte dell'acido nucleico interessato (o di un equivalente sintetico), che si effettui o meno, in via preliminare, un intervento enzimatico o meccanico, in cellule della stessa specie o in cellule molto vicine da un punto di vista filogenetico, che possono scambiare materiale genetico mediante processi fisiologici naturali, qualora per il microorganismo che ne derivi sia improbabile attendersi che provochi malattie ad esseri umani, animali o piante. L'autoclonazione puo' comprendere il ricorso a vettori ricombinanti il cui impiego sicuro nel microorganismo specifico sia ampiamente documentato. PARTE B Criteri per stabilire la sicurezza dai MOGM per la salute umana e per l'ambiente: (da completare ai sensi dell'articolo 3, comma 2) PARTE C Tipi di organismi geneticamente modificati che soddisfano i criteri elencati nella Parte B: (da completare ai sensi dell'articolo 3, comma 2)