(Convenzione - art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
CONVENZIONE   SUGLI   EFFETTI   TRANSFRONTALIERI   DEGLI    INCIDENTI
                             INDUSTRIALI 
PREAMBOLO 
 
   Le Parti alla presente Convenzione, 
   Consapevoli della  particolare  importanza,  nell'interesse  delle
generazioni presenti e future,' di  proteggere  gli  esseri  umani  e
l'ambiente dagli effetti degli incidenti industriali, 
   Riconoscendo l'importanza e l'urgenza  di  prevenire  gli  effetti
nocivi  gravi  degli  incidenti  industriali  sugli  esseri  umani  e
l'ambiente, e di promuovere ogni provvedimento tale  da  incoraggiare
l'attuazione  razionale,  economica  ed   efficace   di   misure   di
prevenzione, di preparazione e di lotta in  modo  da  consentire  uno
sviluppo economico razionale dal punto di vista economico  ,  nonche'
durevole, 
   In considerazione  del  fatto  che  gli  effetti  degli  incidenti
industriali possono farsi  sentire  attraverso  le  frontiere  e  che
richiedono una cooperazione tra gli Stati, 
   Affermando la  necessita'  di  promuovere  un'attiva  cooperazione
internazionale tra gli Stati interessati  prima  durante  e  dopo  un
incidente, di intensificare le politiche appropriata, di rafforzare e
coordinare  l'azione  a  tutti  i  livelli  appropriati  al  fine  di
promuovere la prevenzione, la preparazione e la  lotta  agli  effetti
transfrontalieri degli incidenti industriali, 
   Notando  l'importanza  e  l'utilita'  di   intese   bilaterali   e
multilaterali per la prevenzione, la preparazione e la  lotta  contro
gli effetti degli incidenti industriali, 
   Consapevoli  del  ruolo  svolto  al  riguardo  dalla   Commissione
Economica delle Nazioni Unite per l'Europa (ECE) e richiamando, inter
alia, il Codice di condotta della CEE sulla  condotta  da  tenere  in
caso  di  inquinamento  accidentale  causato  delle   acque   interne
transfrontaliere e  la  Convenzione  sulla  valutazione  dell'impatto
ambientale in un contesto transfrontaliero, 
   In considerazione delle disposizioni pertinenti  dell'Atto  Finale
della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa  (CSCE),
del Documento conclusivo della Riunione di Vienna dei  rappresentanti
degli Stati partecipanti alla CSCE, e dei risultati della Riunione di
Sofia  sulla  Protezione  dell'ambiente  della  CSCE,  nonche'  delle
attivita' e dei meccanismi pertinenti  deL  Programma  delle  Nazioni
Unite per l'Ambiente  (UNEP),  in  particolare  il  programma  APELL,
dell'organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) in particolare la
Raccolta di direttive pratiche per la prevenzione dei gravi incidenti
industriali e di altre organizzazioni internazionali competenti, 
   Considerando le disposizioni pertinenti della dichiarazione  della
Conferenza  delle  Nazioni  Unite  sull'ambiente  dell'uomo   ed   in
particolare il principio, 21 secondo il quale  gli  Stati  hanno,  in
conformita' con la Carta  delle  Nazioni  Unite  ed  i  principi  del
diritto internazionale, il diritto sovrano di  sfruttare  le  proprie
risorse secondo le loro politiche  ambientali  sono  responsabili  di
assicurare che le attivita' entro la loro  giurisdizione  o  il  loro
controllo non causino danni all'ambiente di altri  Stati  o  di  zone
oltre i limiti della giurisdizione nazionale, 
   Tenendo conto del principio di "chi inquina paga"  come  principio
generale del diritto internazionale dell'ambiente, 
   Sottolineando   i   principi   del   diritto   e   della    prassi
internazionale, in  particolare  i  principi  di  buon  vicinato,  di
reciprocita', di non-discriminazione e di buona fede, 
   Hanno stabilito di comune accordo quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
                             Definizioni 
 
   Ai fini della presente Convenzione, 
   (a) L'espressione "incidente industriale" significa un avvenimento
risultante da uno  sviluppo  incontrollato  nel  corso  di  qualsiasi
attivita' implicante sostanze a rischio, sia: 
   (i) in una impianto, ad esempio durante la  fabbricazione,  l'uso,
l'immagazzinamento, la gestione o la rimozione; 
   (ii) Durante il trasporto, nella misura in cui cio' eprevisto  dal
paragrafo 2(d) dell'Articolo 2; 
   (b) L'espressione "attivita' a rischio" significa  ogni  attivita'
in cui una o pii sostanze a rischio sono presenti  o  possono  essere
presenti in quantita' o in eccedenza dei quantitativi-limite elencati
all'Annesso  I  al  presente  documento,  attivita'  suscettibile  di
causare effetti transfrontalieri; 
   (c) L'espressione "effetti" significa  ogni  conseguenza  negativa
diretta o indiretta, immediata o differita causata  da  un  incidente
industriale a danno di, inter alia: (i) gli, esseri umani, la flora e
la fauna; (ii) il terreno, l'acqua, l'aria  ed  il  paesaggio;  (iii)
l'interazione tra i fattori di  cui  ad  (i)  e  (ii);  (iv)  i  beni
materiali ed il patrimonio culturale, compresi i monumenti storici; 
   (d) L'espressione "effetti  transfrontalieri"  significa  i  gravi
effetti nell'ambito della giurisdizione di una Parte  come  risultato
di  un   incidente   industriale   sopravvenuta   nell'ambito   della
giurisdizione di un'altra Parte; 
   (e)  Il  termine  "operatore"  significa  ogni  persona  fisica  o
giuridica, comprese le Autorita' pubbliche incaricate di un'attivita'
come ad esempio la supervisione, che hanno in programma di esercitare
o stanno esercitando un'attivita'; 
   (f) Il termine "Parte" significa, a meno che il testo non  indichi
diversamente, una Parte contraente alla presente Convenzione; 
   (g) Il termine "Parte di origine" significa  ogni  Parte  o  Parti
sotto la cui giurisdizione avviene,  o  puo'  avvenire  un  incidente
industriale; 
   (h) l'espressione "Parte colpita" significa  ogni  Parte  o  Parti
colpite   o   suscettibili   di   essere   colpite   dagli    effetti
transfrontalieri di un incidente industriale; 
   (i) L'espressione "Parti  interessate"  significa  ogni  Parte  di
origine ed ogni Parte colpita; 
   (j) Il termine "Pubblico" significa una o pii  persone  fisiche  o
giuridiche.