TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DEGLI INCIDENTI INDUSTRIALI PREAMBOLO Le Parti alla presente Convenzione, Consapevoli della particolare importanza, nell'interesse delle generazioni presenti e future,' di proteggere gli esseri umani e l'ambiente dagli effetti degli incidenti industriali, Riconoscendo l'importanza e l'urgenza di prevenire gli effetti nocivi gravi degli incidenti industriali sugli esseri umani e l'ambiente, e di promuovere ogni provvedimento tale da incoraggiare l'attuazione razionale, economica ed efficace di misure di prevenzione, di preparazione e di lotta in modo da consentire uno sviluppo economico razionale dal punto di vista economico , nonche' durevole, In considerazione del fatto che gli effetti degli incidenti industriali possono farsi sentire attraverso le frontiere e che richiedono una cooperazione tra gli Stati, Affermando la necessita' di promuovere un'attiva cooperazione internazionale tra gli Stati interessati prima durante e dopo un incidente, di intensificare le politiche appropriata, di rafforzare e coordinare l'azione a tutti i livelli appropriati al fine di promuovere la prevenzione, la preparazione e la lotta agli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, Notando l'importanza e l'utilita' di intese bilaterali e multilaterali per la prevenzione, la preparazione e la lotta contro gli effetti degli incidenti industriali, Consapevoli del ruolo svolto al riguardo dalla Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa (ECE) e richiamando, inter alia, il Codice di condotta della CEE sulla condotta da tenere in caso di inquinamento accidentale causato delle acque interne transfrontaliere e la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, In considerazione delle disposizioni pertinenti dell'Atto Finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), del Documento conclusivo della Riunione di Vienna dei rappresentanti degli Stati partecipanti alla CSCE, e dei risultati della Riunione di Sofia sulla Protezione dell'ambiente della CSCE, nonche' delle attivita' e dei meccanismi pertinenti deL Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), in particolare il programma APELL, dell'organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) in particolare la Raccolta di direttive pratiche per la prevenzione dei gravi incidenti industriali e di altre organizzazioni internazionali competenti, Considerando le disposizioni pertinenti della dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente dell'uomo ed in particolare il principio, 21 secondo il quale gli Stati hanno, in conformita' con la Carta delle Nazioni Unite ed i principi del diritto internazionale, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le loro politiche ambientali sono responsabili di assicurare che le attivita' entro la loro giurisdizione o il loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o di zone oltre i limiti della giurisdizione nazionale, Tenendo conto del principio di "chi inquina paga" come principio generale del diritto internazionale dell'ambiente, Sottolineando i principi del diritto e della prassi internazionale, in particolare i principi di buon vicinato, di reciprocita', di non-discriminazione e di buona fede, Hanno stabilito di comune accordo quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione, (a) L'espressione "incidente industriale" significa un avvenimento risultante da uno sviluppo incontrollato nel corso di qualsiasi attivita' implicante sostanze a rischio, sia: (i) in una impianto, ad esempio durante la fabbricazione, l'uso, l'immagazzinamento, la gestione o la rimozione; (ii) Durante il trasporto, nella misura in cui cio' eprevisto dal paragrafo 2(d) dell'Articolo 2; (b) L'espressione "attivita' a rischio" significa ogni attivita' in cui una o pii sostanze a rischio sono presenti o possono essere presenti in quantita' o in eccedenza dei quantitativi-limite elencati all'Annesso I al presente documento, attivita' suscettibile di causare effetti transfrontalieri; (c) L'espressione "effetti" significa ogni conseguenza negativa diretta o indiretta, immediata o differita causata da un incidente industriale a danno di, inter alia: (i) gli, esseri umani, la flora e la fauna; (ii) il terreno, l'acqua, l'aria ed il paesaggio; (iii) l'interazione tra i fattori di cui ad (i) e (ii); (iv) i beni materiali ed il patrimonio culturale, compresi i monumenti storici; (d) L'espressione "effetti transfrontalieri" significa i gravi effetti nell'ambito della giurisdizione di una Parte come risultato di un incidente industriale sopravvenuta nell'ambito della giurisdizione di un'altra Parte; (e) Il termine "operatore" significa ogni persona fisica o giuridica, comprese le Autorita' pubbliche incaricate di un'attivita' come ad esempio la supervisione, che hanno in programma di esercitare o stanno esercitando un'attivita'; (f) Il termine "Parte" significa, a meno che il testo non indichi diversamente, una Parte contraente alla presente Convenzione; (g) Il termine "Parte di origine" significa ogni Parte o Parti sotto la cui giurisdizione avviene, o puo' avvenire un incidente industriale; (h) l'espressione "Parte colpita" significa ogni Parte o Parti colpite o suscettibili di essere colpite dagli effetti transfrontalieri di un incidente industriale; (i) L'espressione "Parti interessate" significa ogni Parte di origine ed ogni Parte colpita; (j) Il termine "Pubblico" significa una o pii persone fisiche o giuridiche.