(Convenzione - art. 10)
                             Articolo 10 
           Sistemi di notifica degli incidenti industriali 
 
   1. Le Parti, allo scopo di ottenere e di trasmettere notifiche  di
incidenti industriali contenenti le informazioni  richieste  per  far
fronte agli effetti transfrontalieri, provvederanno ad installare  ed
a far funzionare sistemi compatibili ed efficaci  di  notifica  degli
incidenti industriali a livelli appropriati. 
   2. In caso di sopravvenienza di un incidente industriale o di  una
sua imminente minaccia,  che  causa  o  e'  suscettibile  di  causare
effetti transfrontalieri, la Parte  di  origine  assicurera'  che  le
parti colpite siano senza indugio, notificate a  livelli  appropriati
mediante i sistemi di notifica degli  incidenti  industriali.  Questa
notifica  includera'  gli  elementi  contenuti  nell'Annesso  IX   al
presente documento. 
   3. Le  parti  interessate  provvederanno  affinche',  in  caso  di
incidente industriale o di una sua imminente  minaccia,  i  piani  di
emergenza predisposti in conformita' con l'Articolo 8 siano  attivati
il prima possibile e nella misura appropriata alle circostanze.