Articolo 11 Lotta 1. Le parti interessate provvederanno affinche', in caso di incidente industriale o di una sua imminente minaccia, siano adottati adeguati provvedimenti di emergenza, il prima possibile ed utilizzando i metodi piu' efficaci, per contenere e minimizzare gli effetti. 2. In caso di incidente industriale o di una sua imminente minaccia, causante o suscettibile di causare effetti transfrontalieri, le Parti interessate si accerteranno che gli effetti siano valutati - se del caso con azioni in comune, al fine di adottare adeguate misure di lotta. Le Parti interessate faranno ogni sforzo per coordinare le loro misure di risposta.