(Convenzione - art. 16)
                             Articolo 16 
                        Scambio di tecnologia 
 
   1. Le Parti, in compatibilita' con le loro  leggi,  regolamenti  e
prassi, agevoleranno lo scambio di tecnologia per la prevenzione,  la
preparazione e la lotta contro gli effetti di  incidenti  industriali
in particolare grazie alla promozione di: 
   (a)  uno  scambio  di  tecnologia  disponibile   su   varie   basi
finanziarie; 
   (b) cooperazione e contatti industriali diretti; 
   (c) scambio di informazioni e di esperienze; 
   (d) fornitura di assistenza tecnica. 
   2.  Nel  promuovere  le  attivita'  specificate  al  paragrafo  1,
sotto-paragrafi (a) a (d) del presente Articolo, le  parti  creeranno
condizioni favorevoli agevolando i contatti e la cooperazione tra  le
organizzazioni e gli individui appropriati nei settori  sia  pubblici
che privati in grado di fornire tecnologia, servizi di  progettazione
e di ingegneria, equipaggiamento o mezzi finanziari.