(Convenzione - art. 17)
                             Articolo 17 
              Autorita' competenti e punti di contatto 
 
   1. Ciascuna Parte designera' o istituira'  una  o  piu'  autorita'
competenti ai fini, della presente Convenzione. 
   2.  Fatti  salvi  gli  altri  accordi  a  livello   bilaterale   o
multilaterale, ciascuna parte designera' o  istituira'  un  punto  di
contatto per il, sistema di notifiche degli incidenti industriali  ai
sensi  dell'Articolo  10,  ed  un   punto   di   contatto   ai   fini
dell'assistenza reciproca ai sensi  dell'articolo  12.  Il  punto  di
contatto designato dovrebbe essere lo stesso nei due casi. 
   3. Ciascuna Parte, entro  tre  mesi  dalla  data  dell'entrata  in
vigore della presente Convenzione per quella Parte, dovra'  informare
le altre Parti, tramite  il  Segretariato  di  cui  all'Articolo  20,
riguardo a quale Ente o enti ha designato come punto(i) di contatto e
come sua autorita' o autorita' competenti. 
   4. Ciascuna Parte, entro  un  mese  dalla  data  della  decisione,
informera'  le  altre  parti  attraverso  il  Segretariato,  di  ogni
cambiamento relativo alla designazione (i) da essa  effettuata(e)  in
base al paragrao 3 del presente Articolo. 
   5. Ciascuna Parte manterra' il suo punto di  contatto  ed  i  suoi
sistemi di notifica di incidenti industriali  previsti  dall'Articolo
10, in condizioni di operativita' in ogni tempo. 
   6. Ciascuna Parte fara' in modo che il suo punto di contatto e  le
Autorita' incaricate di effettuare e ricevere richieste di assistenza
e di accettare offerte di assistenza ai sensi dell'art.' 12 siano  in
ogni tempo operative.