Articolo 17 Autorita' competenti e punti di contatto 1. Ciascuna Parte designera' o istituira' una o piu' autorita' competenti ai fini, della presente Convenzione. 2. Fatti salvi gli altri accordi a livello bilaterale o multilaterale, ciascuna parte designera' o istituira' un punto di contatto per il, sistema di notifiche degli incidenti industriali ai sensi dell'Articolo 10, ed un punto di contatto ai fini dell'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 12. Il punto di contatto designato dovrebbe essere lo stesso nei due casi. 3. Ciascuna Parte, entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per quella Parte, dovra' informare le altre Parti, tramite il Segretariato di cui all'Articolo 20, riguardo a quale Ente o enti ha designato come punto(i) di contatto e come sua autorita' o autorita' competenti. 4. Ciascuna Parte, entro un mese dalla data della decisione, informera' le altre parti attraverso il Segretariato, di ogni cambiamento relativo alla designazione (i) da essa effettuata(e) in base al paragrao 3 del presente Articolo. 5. Ciascuna Parte manterra' il suo punto di contatto ed i suoi sistemi di notifica di incidenti industriali previsti dall'Articolo 10, in condizioni di operativita' in ogni tempo. 6. Ciascuna Parte fara' in modo che il suo punto di contatto e le Autorita' incaricate di effettuare e ricevere richieste di assistenza e di accettare offerte di assistenza ai sensi dell'art.' 12 siano in ogni tempo operative.