(Convenzione - art. 18)
                             Articolo 18 
                       Conferenza delle parti 
 
   1. I rappresentanti delle Parti costituiscono la Conferenza  delle
Parti  della  presente  Convenzione  e  tengono  'riunioni  su   base
regolare. La prima riunione della Conferenza delle parti e' convocata
non oltre un anno dopo la data di entrata in  vigore  della  presente
convenzione. In seguito, la Conferenza delle Parti si riunisce almeno
una volta l'anno o su richiesta scritta di ogni Parte, sotto  riserva
che detta domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle  Parti  nei
sei  mesi  successivi  alla  sua  comunicazione  a  dette  Parti  dal
Segretariato. 
   2. La Conferenza delle Parti: 
   a) segue l'attuazione della presente convenzione; 
   b) svolge funzioni  consultive.volte  a  rafforzare  la  capacita'
delle Parti di prevenire gli effetti transfrontalieri degli incidenti
industriali, di prepararvisi e di  combatterli  e  di  facilitare  la
fornitura di assistenza e  di  consulenze  tecniche  richieste  dalle
parti confrontate ad incidenti industriali; 
   c) istituisce, nella misura necessaria, gruppi di lavoro ed  altri
meccanismi  appropriati  'per  esaminare  le  '  questioni   relative
all'attuazione ed allo sviluppo della presente Convenzione ed  a  tal
fine predispone studi appropriati  ed  altri  documenti  e  sottopone
raccomandazioni alla Conferenza delle Parti per considerazione; 
   d) svolge altre  funzioni  che  possono  rivelarsi  necessarie  in
attuazione delle disposizioni della presente Convenzione; 
   e) nella sua prima riunione, esamina il Regolamento interno per le
sue riunioni e lo adotta per consenso. 
   3. Nell'esercizio delle sue funzioni, la  Conferenza  delle  Parti
coopera  anche,  qualora  lo  ritenga  necessario,   con   le   altre
organizzazioni internazionali competenti. 
   4. Nella sua prima riunione, la Conferenza delle Parti  stabilisce
un programma di lavoro tenendo conto in particolare degli elementi di
cui all'Annesso XII. Inoltre la Conferenza  delle  parti  decide  sul
metodo di lavoro ed in particolare si pronuncia sull'opportunita'  di
fare appello ai centri nazionali e di cooperare con le organizzazioni
internazionali competenti, di  instaurare  un  sistema  in  vista  di
facilitare l'attuazione della presente Convenzione in particolare  ai
fini dell'assistenza reciproca in caso di incidente industriale e  di
appoggiarsi alle attivita' svolte in questo settore nell'ambito delle
organizzazioni  internazionali  competenti.  Nel   quadro   del   suo
programma di. lavoro, la Conferenza delle parti passa in  rassegna  i
centri nazionali, regionali ed internazionali esistenti  nonche'  gli
altri organi e programmi incaricati di coordinare le  informazioni  e
gli sforzi relativi  alla  prevenzione  degli  incidenti  industriali
nonche', le misure da adottare per la preparazione e  la  lotta  allo
scopo  di  determinare   gli   istituti   o   centri   internazionali
supplementari che possono essere necessari per svolgere i compiti  di
cui all'Annesso XII. 
   5. Nella sua prima riunione,  la  Conferenza  delle  parti  inizia
l'esame delle procedure volte a  creare  condizioni  piu'  favorevoli
allo scambio di tecnologie per la prevenzione, la preparazione  e  la
lotta contro gli effetti degli incidenti industriali. 
   6. La Conferenza  delle  Parti  adotta  direttive  e  criteri  per
agevolare l'individuazione di attivita'  pericolose  ai  sensi  della
presente Convenzione.