Articolo 18 Conferenza delle parti 1. I rappresentanti delle Parti costituiscono la Conferenza delle Parti della presente Convenzione e tengono 'riunioni su base regolare. La prima riunione della Conferenza delle parti e' convocata non oltre un anno dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione. In seguito, la Conferenza delle Parti si riunisce almeno una volta l'anno o su richiesta scritta di ogni Parte, sotto riserva che detta domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti nei sei mesi successivi alla sua comunicazione a dette Parti dal Segretariato. 2. La Conferenza delle Parti: a) segue l'attuazione della presente convenzione; b) svolge funzioni consultive.volte a rafforzare la capacita' delle Parti di prevenire gli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, di prepararvisi e di combatterli e di facilitare la fornitura di assistenza e di consulenze tecniche richieste dalle parti confrontate ad incidenti industriali; c) istituisce, nella misura necessaria, gruppi di lavoro ed altri meccanismi appropriati 'per esaminare le ' questioni relative all'attuazione ed allo sviluppo della presente Convenzione ed a tal fine predispone studi appropriati ed altri documenti e sottopone raccomandazioni alla Conferenza delle Parti per considerazione; d) svolge altre funzioni che possono rivelarsi necessarie in attuazione delle disposizioni della presente Convenzione; e) nella sua prima riunione, esamina il Regolamento interno per le sue riunioni e lo adotta per consenso. 3. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Conferenza delle Parti coopera anche, qualora lo ritenga necessario, con le altre organizzazioni internazionali competenti. 4. Nella sua prima riunione, la Conferenza delle Parti stabilisce un programma di lavoro tenendo conto in particolare degli elementi di cui all'Annesso XII. Inoltre la Conferenza delle parti decide sul metodo di lavoro ed in particolare si pronuncia sull'opportunita' di fare appello ai centri nazionali e di cooperare con le organizzazioni internazionali competenti, di instaurare un sistema in vista di facilitare l'attuazione della presente Convenzione in particolare ai fini dell'assistenza reciproca in caso di incidente industriale e di appoggiarsi alle attivita' svolte in questo settore nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti. Nel quadro del suo programma di. lavoro, la Conferenza delle parti passa in rassegna i centri nazionali, regionali ed internazionali esistenti nonche' gli altri organi e programmi incaricati di coordinare le informazioni e gli sforzi relativi alla prevenzione degli incidenti industriali nonche', le misure da adottare per la preparazione e la lotta allo scopo di determinare gli istituti o centri internazionali supplementari che possono essere necessari per svolgere i compiti di cui all'Annesso XII. 5. Nella sua prima riunione, la Conferenza delle parti inizia l'esame delle procedure volte a creare condizioni piu' favorevoli allo scambio di tecnologie per la prevenzione, la preparazione e la lotta contro gli effetti degli incidenti industriali. 6. La Conferenza delle Parti adotta direttive e criteri per agevolare l'individuazione di attivita' pericolose ai sensi della presente Convenzione.