(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2 
                               Portata 
 
   1. La presente  Convenzione  si  applica  alla  prevenzione,  alla
preparazione  ed  alla  lotta  contro   gli   incidenti   industriali
suscettibili  di  causare  effetti  transfrontalieri,  compresi   gli
effetti di tali incidenti causati da disastri naturali, nonche'  alla
cooperazione internazionale concernente  l'assistenza  reciproca,  la
ricerca e lo sviluppo, lo scambio di informazioni  e  lo  scambio  di
tecnologia nella zona di prevenzione,  di  preparazione  e  di  lotta
contro gli incidenti industriali. 
   2. La presente Convenzione non si applichera': (a) agli  incidenti
nucleari o ai casi di. emergenza radiologici; 
   (b) ad incidenti nelle installazioni militari; 
   (c) a guasti  nelle  dighe,  ad  eccezione  degli  effetti  degli,
incidenti industriali causati da tali guasti; 
   (d) ad incidenti di trasporto basati a terra, salvo: 
   (i) i provvedimenti di emergenza contro tali incidenti; 
   (ii) il trasporto sul luogo dell'attivita' a rischio; 
   (e)  a   fuoruscite   incidentali   di   organismi   geneticamente
modificati; 
   (f)  ad  incidenti  causati  da  attivita'  nell'ambiente  marino,
compresa l'esplorazione o lo sfruttamento del fondale marino; 
   (g) riversamenti in mare di petrolio o di altre sostanze nocive.