(Convenzione - art. 21)
                             Articolo 21 
                    Soluzione delle controversie 
 
   1. Qualora una controversia sorga tra due o  piu'  Parti  riguardo
all'interpretazione o all'applicazione  della  presente  Convenzione,
questi Parti ricercheranno una soluzione per via negoziale o con ogni
altro  metodo  di  soluzione   delle   controversie   che   ritengono
accettabile. 
   2. Nel firmare, ratificare,  accettare.ed  approvare  la  presente
Convenzione, o aderirvi, o in ogni altro momento successivo,una Parte
puo' notificare per iscritto al Depositano che, per  le  controversie
che 'non sono state risolte  secondo  il  paragrafo  1  del  presente
articolo, essa accetta di considerare come obbligatorio(i), nelle sue
relazioni con ogni  Parte  che  accetta  lo  stesso  obbligo,  uno  o
entrambe  i  mezzi  di  regolamento  delle  controversie  di  cui  in
appresso: 
   a) Presentazione della cOntroversia alla Corte  internazionale  di
Giustizia; 
   b) arbitrato, secondo la procedura esposta all'Annesso XIII  della
presente Convenzione. 
   3. Qualora le Parti alla controversia abbiano accettato entrambi i
mezzi di soluzione delle controversie di  cui  a].  paragrafo  2  del
presente articolo, la controversia potra' essere presentata solo alla
Corte internazionale di Giustizia a meno che le Parti non  convengano
diversamente.