Articolo 22 Limitazioni relative alla comunicazione di informazioni 1. Le norme della presente Convenzione non pregiudicano i diritti o gli obblighi delle parti di, tutelare secondo le leggi, i regolamenti, le disposizioni amministrative o le prassi legali accettate o in vigore a livello nazionale, e secondo i regolamenti internazionali applicabili, le informazioni relative ai dati personali, al segreto, industriale e commerciale, compresa la proprieta' intellettuale o la sicurezza nazionale. 2. Tuttavia, qualora una Parte decida di fornire informazioni in tal modo tutelate ad un'altra Parte, la Parte che riceve tali informazioni tutelate rispetta il loro carattere riservato e le condizioni legate alla loro comunicazione e utilizza tali informazioni per il solo fine per il quale sono state fornite.