(Convenzione - art. 24)
                             Articolo 24 
                 Accordi bilaterali e multilaterali 
 
   1. Le Parti, per adempiere agli obblighi  che  incombono  loro  in
virtu' della presente Convenzione, devono continuare ad applicare gli
accordi bilaterali o multilaterali  o  altri  accordi,  in  vigore  o
stipularne di' nuovi. 
   2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano  il
diritto delle Parti di adottare ai sensi di un accordo  bilaterale  o
multilaterale. se del caso, misure piu' rigorose di quelle  richieste
dalla presente Convenzione.