Articolo 24 Accordi bilaterali e multilaterali 1. Le Parti, per adempiere agli obblighi che incombono loro in virtu' della presente Convenzione, devono continuare ad applicare gli accordi bilaterali o multilaterali o altri accordi, in vigore o stipularne di' nuovi. 2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di adottare ai sensi di un accordo bilaterale o multilaterale. se del caso, misure piu' rigorose di quelle richieste dalla presente Convenzione.