Articolo 26 Emendamenti alla convenzione 1. Ogni Parte puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione. 2. Il testo di ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione viene sottoposto per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che lo comunica a tutte le Parti. La Conferenza delle Parti esamina le proposte di emendamento nella sua successiva riunione annuale, a condizione ,che il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa abbia trasmesso le proposte di emendamento alle Parti almeno novanta giorni prima. 3. Per gli emendamenti alla presente Convenzione ad eccezione degli emendamenti all'Annesso I, per i quali la procedura e' illustrata al paragrafo 4 del presente Articolo: (a) Gli emendamenti sono adottati per consenso delle Parti presenti alla riunione e sono sottoposti dal Depositano a tutte le Parti per ratifica, accettazione o approvazione; b) Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione degli emendamenti sono depositati presso il Depositano. Gli emendamenti adottati secondo il presente Articolo entrano in vigore, nei confronti delle Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno successivo alla data di ricezione da parte del Depositano del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione o ,di approvazione; (c) successivamente, gli emendamenti entrano in vigore nei confronti di ogni altra Parte il novantesimo giorno successivo al deposito di detta parte del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione degli emendamenti. 4. Per gli emendamenti all'Annesso I: (a) le Parti non lesinano alcun sforzo per giungere ad un accordo mediante consenso. Qualora tutti gli sforzi in tal senso si siano dimostrati vani e non si sia addiventi ad un accordo, gli emendamenti saranno adottati, in ultima istanza, mediante un voto a maggioranza di nove decimi delle parti presenti alla riunione e votanti. Gli emendamenti, se sono adottati dalla Conferenza delle Parti, sono comunicati alle Parti con una raccomandazione di approvazione; b) allo scadere di un termine di dodici mesi a decorrere dalla data della loro comunicazione da parte del Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, gli emendamenti all'Annesso I entrano in vigore per le Parti alla presente Convenzione che non' hanno sottoposto una notifica secondo le disposizioni del paragrafo 4c del presente Articolo, a patto che sedici Parti almeno non abbiano presentato questa notifica. c) Ogni Parte che non puo' approvare un emendamento all'Annesso I della presente Convenzione lo notifica al Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa per iscritto entro un termine di dodici mesi, a decorrere dalla data di comunicazione dell'adozione. Il Segretario esecutivo informa senza ritardo tutte le Parti del ricevimento di tale notifica. Una Parte puo' in ogni tempo sostituire un'accettazione alla sua precedente notifica : in tal caso l'emendamento all'Annesso I entra in vigore nei confronti di tale Parte. d) Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "Parti presenti e votanti" designa le Parti presenti che' bano emesso 'un voto affermativo o negativo.