(Convenzione - art. 26)
                             Articolo 26 
                    Emendamenti alla convenzione 
 
   1. Ogni Parte puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione.
   2.  Il  testo  di  ogni  proposta  di  emendamento  alla  presente
   Convenzione viene sottoposto per iscritto al Segretario  esecutivo
   della Commissione economica per l'Europa che lo comunica  a  tutte
   le Parti.  La  Conferenza  delle  Parti  esamina  le  proposte  di
   emendamento nella sua successiva riunione  annuale,  a  condizione
   ,che il  Segretario  esecutivo  della  Commissione  economica  per
   l'Europa abbia trasmesso le proposte  di  emendamento  alle  Parti
   almeno novanta giorni prima. 
   3. Per gli emendamenti  alla  presente  Convenzione  ad  eccezione
degli  emendamenti  all'Annesso  I,  per  i  quali  la  procedura  e'
illustrata al paragrafo 4 del presente Articolo: 
   (a)  Gli  emendamenti  sono  adottati  per  consenso  delle  Parti
presenti alla riunione e sono sottoposti dal Depositano  a  tutte  le
Parti per ratifica, accettazione o approvazione; 
   b) Gli strumenti di ratifica, di accettazione  o  di  approvazione
degli  emendamenti  sono  depositati  presso   il   Depositano.   Gli
emendamenti adottati secondo il presente Articolo entrano in  vigore,
nei confronti delle Parti  che  li  hanno  accettati  il  novantesimo
giorno successivo alla data di ricezione da parte del Depositano  del
sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione o ,di approvazione; 
   (c)  successivamente,  gli  emendamenti  entrano  in  vigore   nei
confronti di ogni altra Parte il  novantesimo  giorno  successivo  al
deposito  di  detta  parte  del  suo  strumento   di   ratifica,   di
accettazione o di approvazione degli emendamenti. 
   4. Per gli emendamenti all'Annesso I: 
   (a) le Parti non lesinano alcun sforzo per giungere ad un  accordo
mediante consenso. Qualora tutti gli sforzi in  tal  senso  si  siano
dimostrati vani e non si sia addiventi ad un accordo, gli emendamenti
saranno adottati, in ultima istanza, mediante un voto  a  maggioranza
di nove decimi delle parti presenti  alla  riunione  e  votanti.  Gli
emendamenti, se sono adottati  dalla  Conferenza  delle  Parti,  sono
comunicati alle Parti con una raccomandazione di approvazione; 
   b) allo scadere di un termine di dodici  mesi  a  decorrere  dalla
data della loro comunicazione da parte del Segretario esecutivo della
Commissione economica per l'Europa,  gli  emendamenti  all'Annesso  I
entrano in vigore per le Parti alla  presente  Convenzione  che  non'
hanno sottoposto una notifica secondo le disposizioni  del  paragrafo
4c del presente Articolo, a patto che sedici Parti almeno non abbiano
presentato questa notifica. 
   c) Ogni Parte che non puo' approvare un emendamento all'Annesso  I
della presente Convenzione lo notifica al Segretario esecutivo  della
Commissione economica per l'Europa per iscritto entro un  termine  di
dodici mesi, a decorrere dalla data di  comunicazione  dell'adozione.
Il Segretario esecutivo informa senza  ritardo  tutte  le  Parti  del
ricevimento di tale notifica. Una Parte puo' in ogni tempo sostituire
un'accettazione  alla  sua  precedente  notifica  :   in   tal   caso
l'emendamento all'Annesso I entra in vigore  nei  confronti  di  tale
Parte. 
   d) Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "Parti presenti e
votanti"  designa  le  Parti  presenti  che'  bano  emesso  'un  voto
affermativo o negativo.