(Convenzione - art. 29)
                             Articolo 29 
          Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione 
 
   1.  La   presente   Convenzione   e'   soggetta   alla   ratifica,
all'accettazione   o   all'approvazione   degli   Stati    e    delle
organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatarie  di  cui
all'Articolo 27. 
   2. La presente Convenzione e' aperta all'adesione  degli  Stati  e
delle organizzazioni di cui all'articolo 27. 
   3. Ogni Organizzazione di cui all'articolo 27  che  diviene  Parte
alla presente Convenzione senza che nessuno  degli  Stati  membri  di
detta Convenzione ne sia Parte, e' vincolata da  tutti  gli  obblighi
che derivano dalla Convenzione. Quando uno o  piu'  Stati  membri  di
tale  Organizzazione  sono  parti  alla  presente  Convenzione,  tale
Organizzazione ed i suoi Stati membri stabiliscono di' comune accordo
le loro rispettive responsabilita' nella  esecuzione  degli  obblighi
contratti,   in   virtu'   della   presente   Convenzione.   In   tal
caso,l'Organizzazione e  gli  Stati  membri  non  sono  abilitati  ad
esercitare congiuntamente  i  diritti  che  derivano  dalla  presente
Convenzione. 
   4.  Nei  loro   strumenti   di   ratifica,dI'   accettazione,   di
approvazione  o  di  adesione,   le   organizzazioni   d'integrazione
economica regionale di cui all'articolo 27 indicano la portata  della
loro competenza nei confronti delle materie che  sono  oggetto  della
presente Convenzione.  Inoltre  queste  Organizzazioni  informano  il
Depositario di ogni modifica  importante  della  portata  della  loro
competenza.